La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1)La validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai televisori, e dei relativi requisiti di valutazione e verifica, di cui alla decisione 2009/300/CE della Commissione (2), scade il 31 dicembre 2019.
(2)La validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame, e dei relativi requisiti di valutazione e verifica, di cui alla decisione (UE) 2015/2099 della Commissione (3), scade il 18 novembre 2019.
(3)I criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai televisori di cui alla decisione 2009/300/CE fanno riferimento, per quanto riguarda i risparmi energetici, alle specifiche per la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica dei televisori stabilite dal regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (4) e dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (5); entrambi i regolamenti sono attualmente oggetto di un riesame condotto alla luce del progresso tecnologico.
(4)In linea con le conclusioni del controllo dell'adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE del 30 giugno 2017 (6), la Commissione, di concerto con il comitato dell'UE per il marchio di qualità ecologica, ha valutato la pertinenza di ciascun gruppo di prodotti prima di proporne una proroga, proponendo soluzioni per migliorare le sinergie tra i gruppi di prodotti e aumentare l'utilizzo del marchio Ecolabel UE e assicurando che, durante il processo di revisione, si presti la dovuta attenzione alla coerenza tra le politiche dell'UE, la legislazione e le prove scientifiche pertinenti. Sono state inoltre condotte ulteriori consultazioni pubbliche dei portatori di interessi.
(5)Per quanto riguarda la decisione (UE) 2015/2099, la valutazione ha confermato la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica.
(6)Per quanto riguarda la decisione 2009/300/CE, la valutazione dovrebbe esaminare più approfonditamente la pertinenza e l'adeguatezza dei criteri, in attesa dell'adozione delle nuove specifiche proposte per l'etichettatura energetica e la progettazione ecocompatibile dei televisori, ivi comprese le proposte di ulteriori specifiche a sostegno della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di più ampi obiettivi in materia di economia circolare.
(7)In tali circostanze, è opportuno prolungare fino al 31 dicembre 2020 il periodo di validità dei criteri vigenti per i televisori e dei relativi requisiti di valutazione e verifica al fine di concedere tempo sufficiente per il completamento della valutazione e della potenziale revisione o soppressione degli attuali criteri ecologici relativi ai televisori.
(8)Al fine di assicurare la stabilità del mercato, aumentare la diffusione del marchio Ecolabel UE e consentire agli attuali titolari di licenze di mantenere i vantaggi derivanti dal marchio sui prodotti cui è stato assegnato, è opportuno prolungare fino al 30 giugno 2022 il periodo di validità degli attuali criteri per i substrati di coltivazione, gli ammendanti e il pacciame e dei relativi requisiti di valutazione e verifica.
(9)È pertanto opportuno prolungare il periodo di validità dei criteri ecologici per i gruppi di prodotti «televisori» e «substrati di coltivazione, ammendanti e pacciame» e dei relativi requisiti di valutazione e verifica.
(10)Le decisioni 2009/300/CE e (UE) 2015/2099 dovrebbero essere modificate di conseguenza.
(11)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'articolo 3 della decisione 2009/300/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “televisori” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2020.».
Articolo 2
L'articolo 4 della decisione (UE) 2015/2099 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “substrati di coltivazione, ammendanti e pacciame” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 30 giugno 2022.».
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1° Luglio 2019
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
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