Regolamento Delegato (UE) 2019/1124 della Commissione del 13 Marzo 2019 che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del Registro dell'Unione a norma del Regolamento (UE) 2018/842.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (2) stabilisce le regole di funzionamento del registro dell'Unione istituito a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)Tutte le operazioni necessarie in relazione al periodo di adempimento compreso tra il 2013 e il 2020 dovrebbero essere concluse nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione (4). Visto che la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce le regole applicabili per il periodo di adempimento compreso tra il 2013 e il 2020, anche per quanto riguarda l'utilizzo dei crediti internazionali generati ai sensi del protocollo di Kyoto, tale regolamento continuerà ad applicarsi alle operazioni in questione fino al 1o luglio 2023, che corrisponde alla fine del periodo supplementare concesso per l'adempimento degli impegni assunti nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Per chiarire le norme applicabili a tutte le operazioni relative al periodo di adempimento compreso tra il 2013 e il 2020 in conformità della decisione n. 406/2009/CE da un lato, e le norme applicabili a tutte le operazioni relative al periodo di adempimento che va dal 2021 al 2030 in conformità del regolamento (UE) 2018/842, dall'altro, l'ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 che continuano ad applicarsi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento sarà limitato alle operazioni relative al periodo di adempimento compreso tra il 2013 e il 2020.

(3)Il regolamento (UE) 2018/842 stabilisce per gli Stati membri obblighi relativi ai loro contributi minimi, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, al fine di conseguire entro il 2030 l'obiettivo dell'Unione di ridurre le emissioni di gas serra del 30 % rispetto ai livelli del 2005.

(4)L'articolo 12 del regolamento (UE) 2018/842 prevede l'accurata contabilizzazione nel registro dell'Unione delle operazioni effettuate a norma del regolamento stesso.

(5)Le unità di assegnazione annuale di emissioni dovrebbero essere rilasciate sui conti di adempimento degli Stati membri per garantire il rispetto degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2018/842 («conti di adempimento ESR») istituiti nel registro dell'Unione a norma del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione, in quantità stabilite ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842. Le unità di assegnazione annuale di emissioni dovrebbero essere detenute solo nei conti di adempimento ESR del registro dell'Unione.

(6)Il registro dell'Unione dovrebbe consentire l'attuazione del ciclo di adempimento di cui al regolamento (UE) 2018/842 definendo le procedure da seguire per l'inserimento nei conti di adempimento ESR dei dati annui sulle emissioni riesaminate di gas serra, per la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento del conto di adempimento ESR di ciascuno Stato membro per ciascun anno di un determinato periodo di adempimento e per l'applicazione, ove necessario, del fattore di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/842.

(7)Il registro dell'Unione dovrebbe anche garantire un'accurata contabilizzazione delle operazioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 11 del regolamento (UE) 2018/842.

(8)Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.177.01.0066.01.ITA&toc=OJ:L:2019:177:TOC

 

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