La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 6, e l'articolo 20, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Bayer CropScience AG, con sede in Germania, è destinataria delle decisioni 2007/305/CE (2), 2007/306/CE (3) e 2007/307/CE (4) della Commissione che definiscono le norme relative al ritiro dal mercato rispettivamente della colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), della colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e della colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) nonché dei loro prodotti derivati.
(2)Con lettera del 1o agosto 2018 Bayer CropScience AG, con sede in Germania, ha chiesto alla Commissione di trasferire i suoi diritti e obblighi relativi a tutte le autorizzazioni e a tutte le domande pendenti relative a prodotti geneticamente modificati a BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, con sede negli Stati Uniti. Con lettera del 19 ottobre 2018 BASF Agricultural Solutions US LLC ha confermato il proprio accordo a tale trasferimento e ha autorizzato BASF SE, con sede in Germania, ad agire quale suo rappresentante nell'Unione.
(3)Ai fini dell'attuazione della modifica richiesta è necessario modificare le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il destinatario delle medesime decisioni.
(4)Le modifiche proposte delle decisioni di autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione dei prodotti in questione.
(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Nella decisione 2007/305/CE l'articolo 4 è così modificato:
i termini «Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania».
Articolo 2
Nella decisione 2007/306/CE l'articolo 4 è così modificato:
i termini «Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania».
Articolo 3
Nella decisione 2007/307/CE l'articolo 3 è così modificato:
i termini «Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania».
Articolo 4
BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 Giugno 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
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