Decisione della Commissione (UE) 2019/1116 del 19 Dicembre 2017 concernente l'aiuto di stato SA.33829 (2012/C) Regime maltese di imposta sul tonnellaggio e altre misure di aiuto di Stato a favore delle società di navigazione e dei loro azionisti.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni conformemente alle suddette disposizioni (1), e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.PROCEDIMENTO

(1)Sulla base di una denuncia pervenuta da un interessato nel mese di ottobre del 2011 la Commissione ha avviato discussioni con le autorità maltesi sul regime maltese di imposta sul tonnellaggio e su ulteriori misure fiscali. Con lettera del 26 luglio 2012, in seguito a discussioni scritte e verbali con le autorità maltesi tra il novembre del 2011 e il giugno del 2012, la Commissione ha informato Malta di aver deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») in merito alle presunte misure di aiuto illegali attuate da Malta a favore di società di navigazione e loro azionisti (la «decisione di avvio») (2).

(2)Nella decisione di avvio la Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulle misure illustrate nella decisione di avvio ai considerando da 3 a 30.

(3)Alla Commissione sono pervenute osservazioni da sei parti interessate: l'Associazione armatori della Comunità europea; la Malta Maritime Law Association (Associazione sul diritto marittimo di Malta); l'Associazione degli armatori norvegesi; la Camera di commercio, dell'impresa e dell'industria di Malta; il Malta International Shipping Council; e la Super Yachts Industry Network – Malta. La Commissione ha ricevuto osservazioni anche da un dipendente del settore del trasporto marittimo tedesco che desidera rimanere anonimo.

(4)Le osservazioni pervenute sono state trasmesse a Malta che ha avuto la possibilità di replicare; le osservazioni delle autorità maltesi sono pervenute con lettera del 15 dicembre 2012.

(5)Malta ha presentato ulteriori osservazioni con lettere del 15 ottobre 2012, del 21 dicembre 2012, del 27 febbraio 2013, del 31 ottobre 2013, del 25 marzo 2014 e del 24 dicembre 2015.

(6)Con lettera del 9 dicembre 2016, Malta ha rinunciato al suo diritto di cui all'articolo 342 del TFUE in combinato disposto con l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (3) di ottenere l'adozione della presente decisione in maltese e ha acconsentito affinché la stessa fosse adottata in lingua inglese.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.176.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2019:176:TOC

 

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