La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 4,
considerando quanto segue:
(1)L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie nuove deroghe nazionali e svariate modifiche delle deroghe autorizzate.
(2)Tali deroghe dovrebbero essere autorizzate.
(3)L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, devono pertanto essere adeguati e in considerazione di ciò, per motivi di chiarezza, è opportuno sostituirli integralmente.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/CE.
(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Gli Stati membri figuranti nell'allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.
Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.
Articolo 2
L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 Giugno 2019
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
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