Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (1), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafi 3 e 4,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1877 («regolamento finanziario dell'11o FES»), la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2019 una proposta che precisi l'importo della seconda quota del contributo per il 2019 e un importo annuo riveduto del contributo per il 2019, qualora tale importo annuo si discosti dalle effettive necessità.
(2)Il 24 aprile 2019, conformemente all'articolo 46 del regolamento finanziario dell'11o FES, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(3)A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11o FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10o FES per la BEI e dell'11o FES per la Commissione.
(4)Il 12 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2018/1715 (3) che fissa l'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2019 a 4.400.000,000 EUR per la Commissione e a 300.000,000 EUR per la BEI.
(5)Avendo proposto di applicare allo sviluppo e alla cooperazione internazionale per il periodo 2021-2027 nuove modalità di attuazione, la Commissione sta diminuendo le stime dei pagamenti a titolo dei FES e pertanto riduce di 200.000,000 EUR il massimale dell'importo annuo per il 2020,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di seconda quota per il 2019 sono riportati nella tabella che figura in allegato.
Articolo 2
Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2020 è rivisto a 4 700.000,000 EUR, così ripartiti: 4.400.000,000 EUR per la Commissione e 300.000,000 EUR per la BEI.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 26 Giugno 2019
Per il Consiglio
La Presidente
G.L. GAVRILESCU
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