La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) fissa, tra le altre questioni, le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di partite di taluni prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4 («i prodotti») di tale decisione.
(2)L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE contiene un elenco di paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione dei prodotti, a condizione che essi siano stati sottoposti a uno dei trattamenti indicati in tale allegato. La parte 4 di detto allegato stabilisce un trattamento generico «A» e trattamenti specifici da «B» a «F», enumerati in ordine decrescente di rigorosità in base ai rischi zoosanitari da eliminare.
(3)La Bosnia-Erzegovina ha chiesto di essere inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE quale paese terzo da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti ottenuti da pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti).
(4)Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) istituisce, tra le altre questioni, un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e di taluni prodotti a base di pollame. Il regolamento (CE) n. 798/2008, come modificato di recente dal regolamento di esecuzione(UE) 2019/298 della Commissione (4), autorizza l'importazione e il transito nell'Unione di carni di pollame provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, sulla base dell'esito favorevole di un audit della Commissione inteso a valutare i controlli sulla salute animale esistenti per le carni di pollame destinate all'Unione. Tale audit ha valutato, con esito favorevole, anche i controlli di polizia sanitaria esistenti per prodotti a base di pollame e di selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti). È pertanto opportuno che la decisione 2007/777/CE autorizzi anche l'introduzione nell'Unione dei prodotti ottenuti da pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti) che siano stati sottoposti a un trattamento generico «A» e che la Bosnia-Erzegovina sia indicata a tale scopo nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE. L'attuale voce relativa a tale paese terzo in detto allegato deve inoltre essere adattata per tener conto di questa nuova autorizzazione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina in tale allegato.
(5)La decisione 2007/777/CE autorizza attualmente l'introduzione nell'Unione di prodotti ottenuti da pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti) provenienti dalla Russia, purché tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento generico «A» e la Russia sia debitamente elencata a tal fine nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE.
(6)Il 17 novembre 2016 la Russia ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 sul suo territorio. Dal novembre 2016 la Russia ha confermato la presenza di vari focolai di HPAI in aziende avicole ubicate sul suo territorio. A causa di tali focolai risalenti a novembre 2016, la Russia non può essere considerata indenne dalla citata malattia. Al fine di prevenire l'introduzione del virus HPAI nell'Unione, è opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione di prodotti ottenuti da pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti) provenienti dalla Russia, ma a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento specifico «D» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa alla Russia nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE.
(7)Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 Giugno 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
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