La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (1), in particolare l'articolo 46, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (2).
(2)Il 5 agosto e l'11 settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato, rispettivamente, le risoluzioni (UNSCR) 2371 (2017) e 2375 (2017), che dispongono nuove misure contro la Corea del Nord. In conformità dei paragrafi 4 e 5 della risoluzione UNSCR 2371 (2017) e dei paragrafi 4 e 5 della risoluzione UNSCR 2375 (2017), il 22 agosto, il 5 settembre, il 29 settembre e il 2 ottobre 2017 il comitato per le sanzioni istituito a norma della risoluzione UNSCR 1718 (2006) ha pubblicato quattro elenchi di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie supplementari connessi alle armi convenzionali e alle armi di distruzione di massa a cui si applicano i divieti riguardanti la fornitura, l'acquisto, il trasferimento e l'assistenza tecnica e finanziaria.
(3)In seguito all'adozione delle risoluzioni UNSCR 2371 (2017) e 2375 (2017), il 14 settembre e il 10 ottobre 2017 il Consiglio ha adottato, rispettivamente, la decisione (PESC) 2017/1562 (3) e la decisione (PESC) 2017/1838 (4). Il regolamento (UE) 2017/1548 del Consiglio (5) e il regolamento (UE) 2017/1836 del Consiglio (6) hanno modificato di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, aggiungendo le parti VI, VII, VIII e IX all'allegato II e un riferimento agli elenchi pertinenti dell'ONU.
(4)È opportuno identificare i beni e le tecnologie da includere nelle parti VI, VII, VIII e IX dell'allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 e le categorie corrispondenti del regolamento n. 428/2009 del Consiglio (7). Le parti I, II, III, IV e V dell'allegato II dovrebbero essere modificate per rispecchiare la struttura utilizzata nelle parti VI, VII, VIII e IX.
(5)L'allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 Giugno 2019
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Capo del Servizio degli Strumenti di Politica Estera
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