La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (2), in particolare l'articolo 3,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (3),
visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (4), in particolare gli articoli da 4 a 7,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1)Le importazioni nell'Unione di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») sono soggette a un dazio antidumping («il dazio esteso») in seguito all'estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Cina di cui al regolamento (CE) n. 71/97.
(2)A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 la Commissione ha il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.
(3)Tali misure di attuazione sono definite nel regolamento (CE) n. 88/97, che stabilisce lo specifico sistema di esenzione.
(4)La Commissione ha pertanto esentato dal dazio esteso una serie di imprese di assemblaggio di biciclette («i soggetti esentati»).
(5)Come previsto all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i successivi elenchi dei soggetti esentati (5).
(6)L'atto più recente, la decisione di esecuzione (UE) 2018/477 della Commissione relativa alle esenzioni a norma del regolamento (CE) n. 88/97, è stato adottato il 15 marzo 2018 (6).
(7)Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.
1.DOMANDE DI ESENZIONE
(8)Tra il 27 aprile 2015 e il 7 gennaio 2019 la Commissione ha ricevuto le domande di esenzione dei soggetti elencati nelle tabelle 1 e 3, insieme alle informazioni richieste per la decisione sull'ammissibilità delle domande in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97.
(9)I soggetti che hanno chiesto l'esenzione hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all'ammissibilità delle loro domande.
(10)In conformità all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97 e in attesa di una decisione sul merito delle domande dei soggetti che hanno chiesto l'esenzione, il pagamento del dazio esteso è stato sospeso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da tali soggetti, elencati nelle seguenti tabelle 1 e 3, a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le rispettive domande.
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