Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114, 192, paragrafo 1, e 207,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Per sopperire all’esigenza di informazioni sull’attuazione e sulla conformità, è opportuno modificare alcuni atti legislativi in materia di ambiente, tenendo conto dell’esito della relazione della Commissione, del 9 giugno 2017, intitolata «Azioni per la razionalizzazione delle comunicazioni in materia di ambiente» e del vaglio dell’adeguatezza delle disposizioni relative alla comunicazione e al monitoraggio della normativa ambientale dell’Unione del 9 giugno 2017 («vaglio di adeguatezza sulla comunicazione»).
(2)Il presente regolamento intende modernizzare la gestione delle informazioni e garantire un approccio più coerente agli atti legislativi nel suo ambito di applicazione, semplificando la comunicazione al fine di ridurre gli oneri amministrativi, migliorando le basi di dati per le valutazioni future e aumentando la trasparenza per i cittadini, in funzione delle circostanze di ciascun caso.
(3)Si dovrebbe assicurare l’accessibilità ai dati mantenendo minimi gli oneri amministrativi a carico di tutte le entità, in particolare per le entità non governative come le piccole e medie imprese (PMI). Tale accessibilità richiede la diffusione attiva delle informazioni a livello nazionale in conformità delle direttive 2003/4/CE (3) e 2007/2/CE (4) del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative disposizioni di esecuzione, per assicurare infrastrutture adeguate perché possano essere accessibili al pubblico, comunicate e condivise tra le autorità pubbliche.
(4)I dati e il processo di comunicazione completa e tempestiva da parte degli Stati membri sono indispensabili perché la Commissione possa monitorare, riesaminare e valutare l’efficacia della legislazione rispetto agli obiettivi perseguiti al fine di informare ogni futura valutazione della legislazione, in conformità del punto 22 dell’Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). È opportuno aggiungere a vari atti legislativi in materia ambientale delle disposizioni utili ai fini della loro futura valutazione, sulla base dei dati raccolti durante l’attuazione, idealmente corredati di dati scientifici e analitici supplementari. In tale contesto è necessario disporre di dati pertinenti che consentano di valutare meglio l’efficienza, l’efficacia, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto della legislazione dell’Unione; da qui la necessità di garantire meccanismi di comunicazione atti a fungere anche da indicatori per la valutazione, sia per i decisori che per il pubblico.
(5)Occorre modificare gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 10 e 17 della direttiva 86/278/CEE del Consiglio (6). L’obbligo di riferire alla Commissione dovrebbe essere semplificato e, al tempo stesso, si dovrebbe esigere dagli Stati membri la garanzia di un maggior grado di trasparenza, in modo che le informazioni richieste siano facilmente disponibili, per via elettronica, in conformità delle direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, in particolare per quanto riguarda l’accesso del pubblico, la condivisione dei dati e i servizi. Data la fondamentale importanza di consentire ai cittadini dell’Unione un accesso rapido alle informazioni ambientali, è essenziale che gli Stati membri rendano pubblici i dati non appena tecnicamente fattibile affinché le informazioni siano disponibili entro tre mesi dalla fine dell’anno.
(6)Dalla valutazione del 13 dicembre 2016 della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) è emersa la necessità di razionalizzare i termini di presentazione delle mappe acustiche e dei piani d’azione, onde concedere un lasso di tempo sufficiente per la consultazione pubblica sui piani d’azione. A tal fine, il termine per il riesame o la rielaborazione dei piani d’azione dovrebbe essere posticipato di un anno, e solo per una volta, cosicché il termine per il quarto ciclo di piani di azione non sia il 18 luglio 2023, bensì il 18 luglio 2024. Dal quarto ciclo in poi gli Stati membri disporranno quindi di circa due anni, anziché uno come accade attualmente, per completare il riesame o la rielaborazione dei piani di azione dopo la stesura delle mappe acustiche. Per i piani di azione successivi, il riesame o la rielaborazione saranno nuovamente effettuati a cadenza quinquennale. Inoltre, per realizzare al meglio gli obiettivi della direttiva 2002/49/CE e per costituire una base a partire dalla quale sviluppare misure a livello di Unione, gli Stati membri dovrebbero riferire con mezzi elettronici. È altresì necessario rafforzare la partecipazione del pubblico imponendo che siano rese pubbliche informazioni comprensibili, accurate e comparabili e armonizzando quest’obbligo con altri atti legislativi dell’Unione, come la direttiva 2007/2/CE, pur evitando di duplicare obblighi pratici.
(7)L’Unione è impegnata a rafforzare la base di elementi fattuali della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) sulla responsabilità ambientale in modo trasparente, alla stregua del gruppo di esperti della Commissione su tale direttiva. Al fine di agevolare la comparabilità degli elementi fattuali, la Commissione dovrebbe elaborare linee guida che forniscano un’interpretazione comune di «danno ambientale», come definito all’articolo 2 della direttiva 2004/35/CE.
(8)In base a quanto rilevato dalla Commissione nella relazione del 20 luglio 2016 sull’attuazione della direttiva 2007/2/CE e nella relazione di valutazione del 10 agosto 2016, è opportuno, allo scopo di semplificare l’attuazione della direttiva e ridurre gli oneri amministrativi del monitoraggio a carico degli Stati membri, non esigere più che questi ultimi presentino alla Commissione una relazione a cadenza triennale e non esigere più che la Commissione presenti a sua volta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di sintesi, perché il vaglio dell’adeguatezza sulla comunicazione ha confermato la modesta utilità di tali relazioni. Tuttavia, la Commissione dovrebbe continuare a valutare la direttiva 2007/2/CE ogni cinque anni e a mettere a disposizione del pubblico tale valutazione.
(9)Dal vaglio dell’adeguatezza della Commissione del 16 dicembre 2016 della legislazione dell’UE in materia di natura (direttive Uccelli e Habitat), sulla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (10), si è constatato che la rendicontazione ai sensi della direttiva 2009/147/CE è richiesta con cadenza triennale. Ciononostante, nella pratica essa è svolta secondo il ciclo di sei anni stabilito per la direttiva 92/43/CEE, con lo stesso obiettivo di fondo di fornire informazioni aggiornate sullo stato di conservazione e sulle tendenze delle specie. L’esigenza di attuare in modo razionale le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE giustifica l’adeguamento delle disposizioni alla prassi comune corrente, assicurando che la valutazione dello stato di conservazione sia effettuata ogni sei anni e riconoscendo nel contempo che gli Stati membri devono ancora condurre le necessarie attività di monitoraggio di alcune specie vulnerabili. Questa pratica comune dovrebbe anche facilitare la preparazione delle relazioni sull’applicazione delle direttive che gli Stati membri presentano ogni sei anni alla Commissione. Per poter valutare adeguatamente i progressi delle politiche si dovrebbe imporre agli Stati membri l’obbligo di fornire informazioni, in particolare sullo stato e sulle tendenze delle specie di uccelli selvatici, sulle minacce e sulle pressioni cui sono sottoposte, sulle misure di conservazione adottate e sul contributo fornito dalla rete di zone di protezione speciale agli obiettivi della direttiva 2009/147/CE.
(10)Al fine di migliorare la trasparenza e ridurre gli oneri amministrativi, occorre modificare gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 43, 54 e 57 della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). È necessario creare una banca dati centrale a libero accesso a contenuto ricercabile per le sintesi non tecniche dei progetti e le relative valutazioni retrospettive, e attribuire alla Commissione delle competenze di esecuzione. Le competenze di esecuzione includono la definizione di un formato comune per la presentazione delle sintesi non tecniche dei progetti e delle relative valutazioni retrospettive, così come un formato comune e un contenuto informativo per la presentazione delle informazioni sull’attuazione e l'informazione statistica. È altresì necessaria la sostituzione della relazione statistica elaborata dalla Commissione a cadenza triennale con la creazione e il mantenimento da parte della Commissione di una banca dati centrale dinamica e la pubblicazione annuale di dati statistici.
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