Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione non è disponibile ed evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio ha sospeso i dazi autonomi della tariffa doganale comune («TDC») su detti prodotti (1). Tali prodotti possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
(2)La produzione nell'Unione di 97 prodotti che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è inadeguata o inesistente. Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della TDC per questi prodotti.
(3)È necessario modificare le condizioni per la sospensione dei dazi autonomi della TDC per 47 prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato.
(4)Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della TDC per 26 prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. Le sospensioni per tali prodotti dovrebbe pertanto essere soppressa. Inoltre, al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell'Unione e in linea con la comunicazione della Commissione «Una mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, interconnessa e pulita», si dovrebbero revocare le sospensioni per 20 prodotti supplementari elencati nell'allegato. Si dovrebbero inoltre sopprimere dall'allegato altre 50 sospensioni in seguito all'attuazione dell'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (2), che ha ridotto a zero l'aliquota del dazio per i prodotti in questione.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.
(6)Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (3), le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni tariffarie per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2019. Il regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è modificato come segue:
1)Tutti gli asterischi nella tabella e le note a piè pagina (*), contenenti il testo «Posizione nuova, modificata o di cui è stato prorogato il periodo di validità.», sono soppressi;
2)Nella tabella, le righe relative ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato I del presente regolamento sono soppresse;
3)Le righe relative ai prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei codici NC e TARIC indicati rispettivamente nella prima e nella seconda colonna di detta tabella.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° Luglio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 13 Giugno 2019
Per il Consiglio
Il Presidente
M.C. BUDĂI
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