La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1)Le operazioni in cui le controparti sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono esenti dai requisiti di trasparenza delle negoziazioni a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, nella misura in cui tali operazioni sono effettuate in esecuzione della politica monetaria, dei cambi o di stabilità finanziaria.
(2)Tale esenzione dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 può essere estesa, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 9, del medesimo regolamento, alle banche centrali di paesi terzi nonché alla Banca dei regolamenti internazionali.
(3)L'elenco delle banche centrali di paesi terzi esentate di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1799 dovrebbe essere aggiornato, anche al fine di estendere, se del caso, l'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 della Commissione (2) ad altre banche centrali di paesi terzi o di eliminare tali organismi pubblici dall'elenco. La Commissione monitora e valuta i pertinenti sviluppi nei paesi terzi e può in qualsiasi momento procedere a un riesame dell'esenzione aggiuntiva.
(4)Alla luce delle informazioni ricevute dalla Repubblica popolare cinese, la Commissione ha preparato una relazione, che ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio, in cui valuta il trattamento internazionale della Banca popolare cinese. La relazione (3) è giunta alla conclusione che è opportuno concedere alla Banca centrale della Repubblica popolare cinese l'esenzione dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014. Di conseguenza, l'elenco degli organismi pubblici esentati di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1799 dovrebbe essere modificato in modo da includervi la Banca popolare cinese.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1799 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 Marzo 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link: