Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 27 aprile 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha stabilito con la decisione 2009/417/CE (1), a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che in Spagna esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico per il 2008 indicato nel programma di stabilità del gennaio 2009 era pari al 3,4 % del prodotto interno lordo (PIL), e pertanto superiore al valore di riferimento del 3 % stabilito dal TFUE. Il debito pubblico lordo era previsto al 39,5 % del PIL nel 2008, notevolmente inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL.
(2)Il 27 aprile 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha rivolto alla Spagna una raccomandazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 (2), affinché ponesse termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012.
(3)Il 2 dicembre 2009, il 10 luglio 2012 e il 21 giugno 2013 il Consiglio ha rivolto alla Spagna tre nuove raccomandazioni sulla base dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, che hanno prorogato il termine per la correzione del disavanzo eccessivo rispettivamente al 2013, al 2014 e al 2016. In tutte e tre le raccomandazioni il Consiglio ha ritenuto che la Spagna avesse dato seguito effettivo alla raccomandazione, ma che si fossero verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche.
(4)Il 12 luglio 2016 il Consiglio ha stabilito, a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, che la Spagna non aveva dato seguito effettivo alla sua raccomandazione del 21 giugno 2013. L'8 agosto 2016, sulla base dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2017/984 (3), con cui ha intimato alla Spagna di adottare le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo e ha fissato il nuovo termine del 2018 per la correzione. Il Consiglio ha inoltre fissato al 15 ottobre 2016 la scadenza per dare seguito effettivo alla raccomandazione e presentare al Consiglio e alla Commissione una relazione sulle misure adottate in risposta all'intimazione del Consiglio.
(5)Il 16 novembre 2016 la Commissione è giunta alla conclusione che la Spagna aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, in conformità della decisione (UE) 2017/984.
(6)A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, i dati per l'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo gli Stati membri devono notificare due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 (4).
(7)Il Consiglio adotta una decisione per abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati comunicati. Inoltre, una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dovrebbe essere abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal TFUE nel periodo oggetto delle previsioni.
(8)I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati comunicati dalla Spagna nell'aprile 2019, il programma di stabilità 2019 e le previsioni di primavera 2019 della Commissione giustificano le conclusioni seguenti:
*Dopo aver raggiunto il 3,1 % del PIL nel 2017, il disavanzo pubblico è stato ridotto al 2,5 % del PIL nel 2018. Rispetto alle proiezioni del documento programmatico di bilancio per il 2019 presentato a ottobre 2018, il disavanzo 2018 è risultato inferiore di 0,2 punti percentuali a causa di un rapporto entrate/PIL maggiore di 0,3 punti percentuali, compensato solo in parte da un aumento del rapporto spesa/PIL di 0,1 punti percentuali. Sul lato delle entrate, sia le entrate derivanti dall'imposta sul reddito delle società che le altre entrate sono state più elevate delle stime, mentre sul lato della spesa i redditi da lavoro dipendente sono stati leggermente più elevati;
*Il programma di stabilità per il periodo 2019-2022, presentato dal governo spagnolo il 30 aprile 2019, prevede che il disavanzo pubblico scenda al 2 % del PIL nel 2019 e diminuisca ulteriormente attestandosi all'1,1 % del PIL nel 2020. Le previsioni di primavera 2019 della Commissione prospettano un disavanzo del 2,3 % del PIL nel 2019 e del 2 % del PIL nel 2020, rimanendo quindi al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal TFUE nel periodo oggetto delle previsioni;
*Il saldo strutturale, ossia il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, è rimasto invariato tra il 2017 e il 2018, in base alle previsioni di primavera 2019 della Commissione. Il miglioramento del saldo strutturale accumulato dal 2016 è pari allo 0,4 % del PIL;
*Il rapporto debito pubblico lordo/PIL è sceso al 97,1 % nel 2018 a fronte del 98,1 % del 2017, principalmente per l'effetto di riduzione del debito della crescita reale e dell'inflazione, che hanno più che compensato l'effetto opposto della spesa per interessi, mentre il saldo primario è prossimo allo zero. Le previsioni di primavera 2019 della Commissione prospettano una diminuzione del rapporto debito/PIL, che dovrebbe arrivare al 96,3 % nel 2019 e al 95,7 % nel 2020, principalmente a causa dell'elevata crescita nominale, che è superiore all'effetto degli aggiustamenti stock/flussi ad incremento del debito e della spesa per interessi, mentre il saldo primario migliora di poco.
(9)A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.
(10)Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo della Spagna sia stato corretto e che la decisione 2009/417/CE debba pertanto essere abrogata.
(11)A partire dal 2019, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Spagna è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo di bilancio a medio termine, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa, nonché conformarsi al criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Spagna è stata corretta.
Articolo 2
La decisione 2009/417/CE è abrogata.
Articolo 3
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 Giugno 2019
Per il Consiglio
Il Presidente
E.O. TEODOROVICI
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