Il Comitato Misto dell'Ape Ue-Giappone,
visto l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico («l'APE UE-Giappone»), in particolare l'articolo 22.1, paragrafo 4, lettera e), l'articolo 21.6, paragrafo 2, e l'articolo 21.30,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 22.1, paragrafo 4, lettera e), dell'APE UE-Giappone, il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno.
(2)A norma dell'articolo 21.6, paragrafo 2, il comitato misto deve adottare la procedura di mediazione.
(3)A norma dell'articolo 21.30, il comitato misto deve adottare il regolamento interno di un collegio e il codice di condotta per gli arbitri,
Decide:
-Il regolamento interno del comitato misto di cui allegato I,
-La procedura di mediazione di cui all'allegato II,
-Il regolamento interno di un collegio di cui all'allegato III, e
-Il codice di condotta per gli arbitri di cui all'allegato IV,
sono adottati.
Firmata a Tokyo, il 10 Aprile 2019
Per il comitato misto dell'APE UE-Giappone
A nome del Giappone
Taro KONO
A nome dell'Unione europea
Cecilia MALMSTRÖM
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