L'Autorità di Vigilanza EFTA (di seguito, l'«Autorità»),
Visti:
l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito, l'«accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,
l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito, l'«accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
A norma dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato.
A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell'accordo SEE, sempre che tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l'Autorità lo consideri necessario.
Il capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità di vigilanza EFTA relativo all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (1) è scaduto il 31 dicembre 2018.
Tale capitolo corrispondeva alla comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2), anch'essa in scadenza il 31 dicembre 2018.
Il 19 dicembre 2018 la Commissione ha pubblicato una comunicazione agli Stati membri relativa alla proroga, fino al 31 dicembre 2020, della comunicazione sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (3).
La proroga è stata adottata dalla Commissione alla luce della necessità di garantire continuità e certezza del diritto nel trattamento degli aiuti di Stato nel campo dell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine. Essa ha inoltre allineato la data di scadenza di tali orientamenti alle date della maggior parte degli orientamenti sugli aiuti di Stato adottati in base al programma di modernizzazione degli aiuti di Stato. Inoltre, a causa della mancanza di capacità di assicurazione o riassicurazione per coprire le esportazioni verso la Grecia, la Commissione ha deciso di prorogare, fino al 31 dicembre 2019, la rimozione temporanea della Grecia dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato.
Occorre garantire l'applicazione uniforme, in tutto lo Spazio economico europeo, delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all'obiettivo di omogeneità di cui all'articolo 1 dell'accordo SEE. Ai fini della coerenza dell'impostazione fra tutti gli strumenti relativi agli aiuti di Stato, vista la necessità di garantire continuità e certezza del diritto nell'approccio agli aiuti di Stato nel settore dell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, e allo scopo di garantire un'applicazione uniforme delle norme sugli aiuti di Stato in tutto lo Spazio economico europeo, è opportuno riadottare il capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità relativo all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine,
visto il parere della Commissione europea,
previa consultazione degli Stati EFTA,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Il capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità relativo all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine è riadottato con effetto dal 1o gennaio 2019, con le seguenti modifiche:
—La prima frase del punto 40 del capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità di vigilanza EFTA relativo all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine è così modificata:
«(40) L'Autorità applicherà i principi indicati nella presente guida fino al 31 dicembre 2020.».
—Fino al 31 dicembre 2019 la Grecia sarà temporaneamente rimossa dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all'allegato del capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità di vigilanza EFTA relativo all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.
Articolo 2
Il testo inglese della presente decisione è il solo facente fede.
Fatto a Bruxelles, il 6 Febbraio 2019
Per l'Autorità di vigilanza EFTA,
Bente ANGELL-HANSEN
Presidente
Membro del Collegio responsabile
Frank J. BÜCHEL
Membro del Collegio
Högni KRISTJÁNSSON
Membro del Collegio
Carsten ZATSCHLER
Controfirmatario in qualità di Direttore, Affari giuridici e amministrativi
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