Decisione (UE) 2019/1006 della Banca Centrale europea del 7 Giugno 2019 che modifica la Decisione BCE/2011/20 recante disposizioni e procedure dettagliate per l'applicazione dei criteri di idoneità dei depositari centrali.

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1 e 12.1, e gli articoli 17, 18 e 22,

visto l'indirizzo BCE/2012/13, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)La decisione BCE/2011/20 (2) istituisce la procedura di domanda ai fini dell'accesso ai servizi di TARGET2-Securities da parte dei depositari centrali di titoli, che prevede tra i requisiti quello di una valutazione positiva da parte dell'autorità competente rispetto alle raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli. Le raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli sono state sostituite dai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari del Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (PFMI) (3) o da una serie di requisiti per l'attuazione di tali principi che, ad esempio, nello Spazio economico europeo, sono attuati dal regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(2)Il 25 gennaio 2019, il Consiglio della Banca centrale europea (BCE) ha adottato la decisione (UE) 2019/166 (BCE/2019/3) (5) che ha istituito il Comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) nella sua attuale composizione. In precedenza, il MIB si era riunito in diverse composizioni dedicate e il Comitato per T2S aveva operato come una di esse.

(3)Sono state apportate talune modifiche alle regole e alle procedure per l'attuazione dei criteri di idoneità per l'accesso da parte dei depositari centrali di titoli ai servizi di TARGET2-Securities, in particolare in relazione al criterio di accesso n. 2 per i CSD.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.163.01.0103.01.ITA&toc=OJ:L:2019:163:TOC

 

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