Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1 e 12.1, e gli articoli 17, 18 e 22,
visto l'indirizzo BCE/2012/13, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1)La decisione BCE/2011/20 (2) istituisce la procedura di domanda ai fini dell'accesso ai servizi di TARGET2-Securities da parte dei depositari centrali di titoli, che prevede tra i requisiti quello di una valutazione positiva da parte dell'autorità competente rispetto alle raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli. Le raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli sono state sostituite dai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari del Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (PFMI) (3) o da una serie di requisiti per l'attuazione di tali principi che, ad esempio, nello Spazio economico europeo, sono attuati dal regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(2)Il 25 gennaio 2019, il Consiglio della Banca centrale europea (BCE) ha adottato la decisione (UE) 2019/166 (BCE/2019/3) (5) che ha istituito il Comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) nella sua attuale composizione. In precedenza, il MIB si era riunito in diverse composizioni dedicate e il Comitato per T2S aveva operato come una di esse.
(3)Sono state apportate talune modifiche alle regole e alle procedure per l'attuazione dei criteri di idoneità per l'accesso da parte dei depositari centrali di titoli ai servizi di TARGET2-Securities, in particolare in relazione al criterio di accesso n. 2 per i CSD.
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