La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione (2) impone agli Stati membri, ma anche ai costruttori, di comunicare determinati dati relativi all'immatricolazione di veicoli commerciali leggeri nuovi ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011.
(2)A partire dal 1o settembre 2019 una nuova procedura regolamentare di prova per misurare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli leggeri, vale a dire la procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure, «WLTP») introdotta dal regolamento (UE) 2017/1151 (3), sostituirà il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) di cui al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (4). Tale modifica inciderà anche sulla metodologia utilizzata per determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli di categoria N1 omologati con un sistema a più fasi (in appresso «veicoli omologati in più fasi»).
(3)A norma del regolamento (UE) n. 510/2011, le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli omologati in più fasi sono attribuite al costruttore del veicolo di base. Per consentire al costruttore del veicolo di base di pianificare efficacemente e con sufficiente certezza la sua conformità ai suoi obiettivi specifici in materia di emissioni di CO2, la metodologia assicura che le emissioni di CO2 e la massa assegnate al costruttore siano note al momento della produzione e della vendita del veicolo di base e non solo nel momento in cui il costruttore della fase finale immette sul mercato il veicolo completato.
(4)Il costruttore del veicolo di base dovrebbe comunicare alla Commissione i valori di ingresso utilizzati per il calcolo dell'interpolazione di cui all'allegato II, parte A, punto 1 bis.1, del regolamento (UE) n. 510/2011, nonché le emissioni di CO2 e i valori di massa dei veicoli di base incompleti. Tali valori dovrebbero essere utilizzati per calcolare le emissioni specifiche medie del costruttore del veicolo di base e il suo obiettivo per le emissioni specifiche.
(5)I costruttori di veicoli di base incompleti venduti nell'anno civile precedente per il completamento da parte di un costruttore di seconda fase dovrebbero presentare i dati specificati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 al Business Data Repository dell'Agenzia europea dell'ambiente.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
All'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:
«3.Ai fini del calcolo dell'obiettivo provvisorio per le emissioni specifiche e delle emissioni specifiche medie provvisorie di CO2 e ai fini della verifica dei valori di ingresso utilizzati ai sensi dell'allegato II, parte A, punto 1 bis.1, del regolamento (UE) n. 510/2011, i costruttori presentano alla Commissione, mediante trasferimento elettronico al Data Repository gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente, i dati relativi a ciascun veicolo di base soggetto a omologazione in più fasi da essi venduto nell'anno civile precedente nell'Unione, come specificato all'allegato II, parte A, punto 1 quater, di detto regolamento.
I dati sono inviati mediante trasferimento elettronico al Data Repository gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente.
4.Qualora i costruttori non presentino i dati dettagliati di cui al paragrafo 3, l'obiettivo provvisorio per le emissioni specifiche e le emissioni specifiche medie provvisorie sono calcolati sulla base dei dati dettagliati forniti dagli Stati membri.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 29 Maggio 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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