La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d), e), h), i) e j), l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 12, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)La versione in lingua francese del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (2) contiene un errore riguardante il limite di migrazione specifica di cui all'allegato I, punto 1, tabella 1, riga 1052.
(2)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua francese del regolamento (UE) n. 10/2011. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
(3)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 Giugno 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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