La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2004/20/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva chlorpropham nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).
(2)Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).
(3)L'approvazione della sostanza attiva chlorpropham indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2019.
(4)Una domanda di rinnovo dell'approvazione del chlorpropham è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.
(5)Una task force composta da tre richiedenti ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
(6)Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto di valutazione per il rinnovo e il 29 aprile 2016 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
(7)L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare.
(8)Il 18 giugno 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il chlorpropham soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha concluso che non è possibile effettuare una valutazione definitiva del rischio per i consumatori connesso all'assunzione alimentare a causa di una serie di lacune a livello di dati e di incertezze individuate per gli usi sulle colture alimentari. È stato tuttavia individuato un settore critico che suscita preoccupazione in relazione al chlorpropham ed è connesso ai risultati di una valutazione indicativa del rischio per i consumatori che ha individuato rischi alimentari acuti e cronici per i consumatori sia per quanto riguarda il chlorpropham sia per quanto riguarda per il suo principale metabolita, la 3-cloroanilina. L'Autorità ha inoltre concluso che è necessaria un'ulteriore valutazione scientifica delle potenziali proprietà di interferenza endocrina del chlorpropham e che la valutazione del rischio per gli artropodi non bersaglio per gli usi in aperta campagna non ha potuto essere completata.
(9)La Commissione ha invitato i richiedenti a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sul progetto di relazione sul rinnovo. I richiedenti hanno presentato le loro osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.
(10)Nonostante le argomentazioni addotte dai richiedenti non è stato tuttavia possibile dissipare i motivi di preoccupazione legati alla sostanza attiva.
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