Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, congiuntamente al primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,
Considerando quanto segue:
(1)Conformemente a quanto previsto dall'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le BCN) possono operare sui mercati finanziari, tra l'altro, comprando e vendendo a titolo definitivo strumenti negoziabili.
(2)Il 4 settembre 2014 il Consiglio direttivo ha deciso di avviare un nuovo programma di acquisto di obbligazioni garantite (di seguito, il «CBPP3»). Insieme al programma di acquisto di titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (ABSPP) e alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO) (1), il CBPP3 migliorerà ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, faciliterà l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, genererà positive ricadute su altri mercati e, come risultato, renderà più agevole l'orientamento della politica monetaria della BCE, contribuendo a ricondurre i tassi di inflazione a livelli prossimi al 2 %.
(3)Come parte della politica monetaria unica, gli acquisti definitivi di obbligazioni garantite idonee da parte delle banche centrali dell'Eurosistema nell'ambito del CBPP3 dovrebbero essere attuati in maniera uniforme e decentralizzata, in conformità alla presente decisione,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Istituzione e portata dell'acquisto definitivo di obbligazioni bancarie garantite
L'Eurosistema istituisce il CBPP3, nell'ambito del quale le banche centrali dell'Eurosistema acquistano obbligazioni garantite idonee ai sensi dell'articolo 2. Sulla base del CBPP3, le obbligazioni garantite idonee possono essere acquistate dalle banche centrali dell'Eurosistema da controparti idonee sui mercati primari e secondari, secondo le condizioni di idoneità della controparte contenute nell'articolo 3.
Articolo 2
Criteri di idoneità per le obbligazioni garantite
Sono idonee per l'acquisto definitivo nell'ambito del CBPP3 le obbligazioni garantite che siano idonee per le operazioni di politica monetaria ai sensi della sezione 6.2.1 dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14 (2) e, inoltre, soddisfino le condizioni per essere accettate come garanzia per uso proprio di cui alla sezione 6.2.3.2 (paragrafo quinto) dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14, e siano emesse da enti creditizi aventi sede legale nell'area dell'euro. Sono idonee per l'acquisto definitivo nell'ambito del CBPP3 le multicédulas che siano idonee per le operazioni di politica monetaria ai sensi della sezione 6.2.1 dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14 e siano emesse da società veicolo aventi sede legale nell'area dell'euro.
Le obbligazioni garantite sopra richiamate sono idonee per gli acquisti definitivi nell'ambito del CBPP3 purché soddisfino le ulteriori condizioni che seguono:
1)sia raggiunta una valutazione della qualità creditizia, secondo la regola del first-best, di grado minimo 3 [CQS3, attualmente pari ad un rating «BBB-» o equivalente di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution, ECAI)], rilasciata da almeno una delle ECAI accettate nell'ambito del quadro di riferimento in materia di valutazione della qualità creditizia dell'Eurosistema (Eurosystem Credit Assessment Framework. ECAF);
2)si rientri entro un limite pari al 70 % dell'emissione, per ogni singolo codice ISIN, per quanto riguarda la quota complessiva detenuta nell'ambito del primo (3) e del secondo (4) programma di acquisto di obbligazioni garantite (rispettivamente, CBPP1 e CBPP2), del CBPP3 e le altre quote detenute dalle banche centrali dell'Eurosistema;
3)le obbligazioni garantite siano denominate in euro, detenute e regolate nell'area dell'euro;
4)
le obbligazioni garantite emesse da soggetti sospesi dalle operazioni di credito dell'Eurosistema siano escluse dagli acquisti nell'ambito del CBPP3 per la durata della relativa sospensione;
5)per le obbligazioni garantite che non raggiungono attualmente un rating pari a CQS3 a Cipro e in Grecia, è richiesto un rating minimo delle attività pari al rating massimo ottenibile per obbligazioni garantite, come stabilito dalla rispettiva ECAI per quel paese, fino a che la soglia minima di qualità creditizia dell'Eurosistema non sia applicata alle condizioni di idoneità della garanzia per gli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco o cipriota (ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'indirizzo BCE/2014/31) (5), ed è fissato un limite pari al 30 % dell'emissione per ogni singolo codice ISIN, che si applica alla quota complessiva detenuta dalle banche centrali dell'Eurosistema in base a CBPP1, CBPP2, CBPP3 e altre operazioni, purché soddisfino le seguenti ulteriori condizioni al fine di realizzare un'equivalenza del rischio:
a)sia effettuata la segnalazione mensile delle caratteristiche del pool di garanzie, incluse le informazioni a livello di prestito, alla BCN presso la quale l'emittente è domiciliato, unitamente alle caratteristiche strutturali del programma e alle informazioni sull'emittente; lo schema segnaletico è reso disponibile alle controparti dalla rispettiva BCN;
b)sia previsto l'impegno a mantenere un eccesso di garanzia minimo del 25 %; le disposizioni per il calcolo dell'eccesso di garanzia sono rese disponibili alle controparti dalle rispettive BCN;
c)per i crediti non denominati in euro, siano incluse nel pool di garanzie del programma coperture valutarie con controparti che hanno rating BBB- o superiore; in alternativa, almeno il 95 % delle attività deve essere denominata in euro; e
d)i crediti ricompresi nel pool di garanzie siano nei confronti di debitori ubicati nell'area dell'euro;
6)le obbligazioni garantite trattenute in bilancio dall'emittente sono idonee per l'acquisto nell'ambito del CBPP3, purché soddisfino le condizioni di idoneità sopra specificate.
Articolo 3
Controparti idonee
Sono controparti idonee per il CBPP3, sia per operazioni definitive che per operazioni di concessione di titoli in prestito che riguardino obbligazioni garantite detenute nei portafogli CBPP3 dell'Eurosistema: a) le controparti interne partecipanti alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, come definite nella sezione 2.1 dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14; e b) ogni altra controparte che sia utilizzata dalle banche centrali dell'Eurosistema per l'investimento dei propri portafogli di investimento in euro, comprese le controparti non appartenenti all'area dell'euro che sono attive nelle obbligazioni garantite.
Articolo 4
Disposizione finale
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito Internet della BCE.
Fatto a Francoforte sul Meno,il 15 Ottobre 2014
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_335_R_0010