Decisione del Consiglio del 10 Novembre 2014.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'azione dell'Unione europea nel settore del trasporto marittimo dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima.

(2)Il comitato della sicurezza marittima dell'IMO (MSC), in sede di 93a sessione, ha approvato emendamenti al codice relativo al programma di ispezioni estese (ESP) del 2011. È previsto che tali emendamenti siano adottati in occasione della 94a sessione dell'MSC, che si terrà nel novembre 2014.

(3)Gli emendamenti al codice ESP del 2011 lo adeguano alle pratiche delle società di classificazione e consentono anche, a determinate condizioni, un collaudo idrostatico delle cisterne di carico da parte dell'equipaggio della nave, sotto la direzione del comandante, anziché in presenza di un ispettore.

(4)Gli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) prevedono l'applicazione obbligatoria del regime di valutazione delle condizioni delle navi (Condition Assessment Scheme — CAS) dell'IMO. Il CAS è integrato dal codice ESP del 2011, adottato dall'assemblea dell'IMO con la risoluzione A.1049(27). L'allegato B, parte B, del codice ESP del 2011 riguarda le ispezioni durante le visite alle petroliere diverse dalle petroliere a doppio scafo e indica come vada effettuata la valutazione intensificata. Di conseguenza, ogni modifica del codice ESP del 2011, nella misura in cui siano interessate le petroliere monoscafo di età superiore a 15 anni, sarà automaticamente applicabile in forza del regolamento (UE) n. 530/2012.

(5)L'Unione non è membro dell'IMO né parte contraente delle convenzioni e dei codici citati. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a esprimere la posizione dell'Unione e a esprimere il loro consenso a essere vincolati dagli emendamenti al codice ESP del 2011,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

1.Nella 94a sessione del comitato della sicurezza marittima dell'IMO l'Unione assume posizione favorevole all'adozione degli emendamenti al codice ESP del 2011, secondo quanto specificato nell'allegato 22, allegato B, parte B, del documento MSC 93/22/Add.3 dell'IMO, ai fini di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 530/2012.

2.La posizione dell'Unione indicata al paragrafo 1 è espressa dagli Stati membri che sono membri dell'IMO, i quali agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione.

3.Possono essere convenute modifiche formali e minori a tale posizione senza modificarla.

Articolo 2

Gli Stati membri sono autorizzati a dare il loro consenso a essere vincolati, nell'interesse dell'Unione, dagli emendamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 10 Novembre 2014

Per il Consiglio

Il Presidente

M.MARTINA

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