La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 54, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, oltre al caso in cui i produttori del prodotto commercializzato con la denominazione registrata ne facciano richiesta, la Commissione può cancellare la registrazione di un'indicazione geografica protetta nel caso in cui non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare, oppure quando non sia stato immesso in commercio alcun prodotto con tale indicazione geografica protetta per almeno sette anni.
(2)La Commissione ha esaminato la domanda di cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta «Jihočeská Niva» presentata dalla Slovacchia il 20 settembre 2013 e ricevuta il 27 settembre 2013.
(3)Tale domanda non rientra in nessuno dei due casi previsti dall'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, e non soddisfa pertanto le condizioni ivi stabilite.
(4)Alla luce di quanto precede occorre respingere la domanda di cancellazione dell'indicazione geografica protetta «Jihočeská Niva» presentata dalla Slovacchia.
(5)La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli.
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La domanda di cancellazione dell'indicazione geografica protetta «Jihočeská Niva» è respinta.
Articolo 2
La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 17 Novembre 2014
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_333_R_0012