Decisione Delegata (UE) 2019/970 della Commissione del 22 Febbraio 2019 sullo strumento che consente ai richiedenti di verificare lo status delle loro domande nonché la durata della validità e lo status delle loro autorizzazioni.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2018/1240 ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere il visto al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne. Ha stabilito le condizioni e le procedure in base alle quali è rilasciata o rifiutata l'autorizzazione ai viaggi.

(2)È opportuno che il richiedente l'autorizzazione ai viaggi ETIAS, il titolare di un'autorizzazione ai viaggi, la persona cui è stata rifiutata, revocata o annullata l'autorizzazione ai viaggi ETIAS e la persona con autorizzazione ai viaggi ETIAS scaduta che ha acconsentito alla conservazione dei propri dati a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 (di seguito denominati «richiedente») sia in grado di verificare lo status della propria domanda nonché la durata della validità e lo status della propria autorizzazione ai viaggi.

(3)È opportuno stabilire nella presente decisione le modalità con cui il richiedente può verificare lo status della domanda nonché la durata della validità e lo status dell'autorizzazione ai viaggi mediante un apposito strumento.

(4)È opportuno che lo strumento di verifica sia accessibile tramite l'apposito sito web pubblico, l'applicazione per dispositivi mobili e un collegamento ipertestuale sicuro. Il collegamento ipertestuale allo strumento di verifica dovrebbe essere inviato all'indirizzo di posta elettronica del richiedente insieme alla notifica dell'avvenuta presentazione della domanda o dell'avvenuto rilascio, revoca o annullamento dell'autorizzazione ai viaggi in conformità dell'articolo 19, paragrafo 5, dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 42, lettera a), e dell'articolo 44, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1240.

(5)Lo strumento di verifica dovrebbe permettere la conferma dell'identità del richiedente. È pertanto necessario stabilire i requisiti di autenticazione per l'accesso allo strumento di verifica. Il richiedente dovrebbe autenticarsi comunicando determinati dati. Occorre definire i dati in uscita prodotti dallo strumento di verifica per consentire al richiedente di verificare lo status della domanda nonché la durata della validità e lo status dell'autorizzazione ai viaggi.

(6)Dovrebbero essere stabiliti i canali attraverso i quali lo strumento di verifica comunica con il sistema centrale ETIAS. Dovrebbero inoltre essere stabiliti il formato dei messaggi, le norme e i protocolli, così come i requisiti di sicurezza.

(7)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'acquis di Schengen, il 21 dicembre 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno.

(8)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(9)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(10)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo all'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.156.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2019:156:TOC

 

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