Decisione Delegata (UE) 2019/971 della Commissione del 26 Febbraio 2019 relativa alla definizione, a norma dell'Articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2018/1240 ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere il visto al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne. Ha stabilito le condizioni e le procedure in base alle quali è rilasciata o rifiutata l'autorizzazione ai viaggi.

(2)In caso di trattamento manuale della domanda ETIAS l'unità nazionale ETIAS può chiedere al richiedente di fornire informazioni o documenti aggiuntivi. È opportuno stabilire nella presente decisione le modalità con cui il richiedente può fornire tali informazioni o documenti aggiuntivi mediante un apposito strumento.

(3)È opportuno che il servizio di account sicuro sia accessibile tramite l'apposito sito web pubblico, l'applicazione per dispositivi mobili e un collegamento ipertestuale sicuro.

(4)Il servizio di account sicuro dovrebbe permettere la conferma dell'identità del richiedente e garantire un accesso allo strumento in condizioni di sicurezza. È pertanto necessario stabilire i requisiti di autenticazione, compresa la fornitura di un codice univoco al richiedente.

(5)Occorre stabilire la procedura per la presentazione delle informazioni o dei documenti aggiuntivi e definire i dati in uscita prodotti dal servizio di account sicuro.

(6)È opportuno permettere al richiedente di presentare le informazioni o i documenti aggiuntivi in qualsiasi momento entro il termine di cui dispone dal ricevimento della richiesta in tal senso a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, o dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240. Il richiedente dovrebbe poter salvare le operazioni compiute e riprenderle entro tale termine. Scaduto il termine, il richiedente non dovrebbe avere più accesso al servizio di account sicuro.

(7)Dovrebbero essere stabiliti i canali attraverso i quali il servizio di account sicuro comunica con il sistema centrale ETIAS. Dovrebbero inoltre essere stabiliti il formato dei messaggi, le norme e i protocolli, così come i requisiti di sicurezza.

(8)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2017/2226, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'acquis di Schengen, il 21 dicembre 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno.

(9)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (2); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(10)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (3); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.156.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2019:156:TOC

 

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