La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, quinto comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2018/1240 ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere il visto al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne. Ha stabilito le condizioni e le procedure in base alle quali è rilasciata o rifiutata l'autorizzazione ai viaggi.
(2)Ciascun fascicolo di domanda è soppresso alla scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi. Dopo tale scadenza il richiedente può acconsentire a prolungare di tre anni il periodo di conservazione del fascicolo per facilitare una nuova domanda. È opportuno stabilire nella presente decisione le modalità con cui il richiedente può prestare il consenso e revocarlo mediante un apposito strumento.
(3)È opportuno che lo strumento di consenso sia accessibile tramite l'apposito sito web pubblico, l'applicazione per dispositivi mobili e un collegamento ipertestuale sicuro una volta che è stata rilasciata l'autorizzazione ETIAS.
(4)Lo strumento di consenso dovrebbe permettere la conferma dell'identità del richiedente. È pertanto necessario stabilire i requisiti di autenticazione per l'accesso allo strumento di consenso e garantire un accesso in condizioni di sicurezza, anche fornendo al richiedente un codice univoco. Prima della prestazione o della revoca del consenso lo strumento di consenso dovrebbe consentire al richiedente di consultare i dati conservati e indicargli le modalità di tale prestazione o revoca.
(5)Dovrebbero essere stabiliti i canali attraverso i quali lo strumento di consenso comunica con il sistema centrale ETIAS. Dovrebbero inoltre essere stabiliti il formato dei messaggi, le norme e i protocolli, così come i requisiti di sicurezza.
(6)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'acquis di Schengen, il 21 dicembre 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno.
(7)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
(8)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(9)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo all'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).
(10)Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).
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