La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2007/131/CE della Commissione (2) armonizza le condizioni tecniche per l'uso dello spettro da parte delle apparecchiature radio basate sulla tecnologia a banda ultralarga (ultra-wideband, UWB) nell'Unione. Tale decisione garantisce la disponibilità di spettro radio in tutta l'Unione secondo condizioni armonizzate, elimina gli ostacoli all'adozione della tecnologia UWB ed è finalizzata alla creazione di un mercato unico efficace per i sistemi UWB, con notevoli economie di scala e vantaggi per i consumatori.
(2)Benché i segnali trasmessi con la tecnologia a banda ultralarga abbiano di norma una potenza estremamente ridotta, la possibilità di interferenze dannose con gli attuali servizi di radiocomunicazione esiste e deve essere gestita. La presente decisione relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature UWB dovrebbe pertanto evitare interferenze dannose (anche quando queste dovessero derivare dall'accesso allo spettro radio da parte di sistemi di radioastronomia, di esplorazione della Terra via satellite e di ricerca spaziale) e preservare un equilibrio tra gli interessi dei servizi esistenti e l'obiettivo strategico generale di instaurare condizioni favorevoli all'introduzione di tecnologie innovative a vantaggio della società.
(3)Ai sensi della decisione n. 676/2002/CE, il 16 marzo 2017 la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT») un mandato permanente al fine di individuare le condizioni tecniche per l'introduzione armonizzata di applicazioni radio basate sulla tecnologia UWB nell'Unione al fine di fornire condizioni tecniche aggiornate per tali applicazioni.
(4)In risposta a tale mandato permanente, la CEPT ha adottato una relazione (3) nella quale sono state proposte quattro misure. In primo luogo, le condizioni tecniche dovrebbero fornire una descrizione più neutra dei dispositivi di rilevamento dei materiali in modo da consentire soluzioni innovative. In secondo luogo, dovrebbe essere possibile avvalersi delle condizioni per l'uso generico dell'UWB anche per le applicazioni di rilevamento dei materiali. In terzo luogo, è opportuno prevedere un limite di —65 dBm/MHz per tutti i dispositivi di rilevamento dei materiali, compresi quelli per l'analisi dei materiali da costruzione (building material analysis, BMA) nella banda 8,5-10,6 GHz. In quarto luogo, nelle bande di frequenze 3,8-4,2 GHz e 6-8,5 GHz è opportuno introdurre la possibilità di una tecnica di mitigazione trigger-before-transmit (attivazione prima della trasmissione) per i sistemi di controllo dell'accesso veicolare basati sulla tecnologia UWB.
(5)La presente decisione dovrebbe sostenere l'armonizzazione generale del quadro normativo dell'UWB al fine di migliorare la coerenza dei limiti e delle tecniche di mitigazione tra i diversi regolamenti relativi alla banda ultralarga e consentire soluzioni innovative nel campo della tecnologia UWB.
(6)La presente decisione stabilisce limiti normativi e individua tecniche di mitigazione per garantire un uso efficiente dello spettro, assicurando al tempo stesso la coesistenza con gli altri utenti dello spettro. L'evoluzione tecnologica può offrire altre soluzioni che garantiscano un livello di protezione dello spettro almeno equivalente. Per questo motivo l'uso di tecniche di mitigazione alternative, come le soluzioni contenute in eventuali norme armonizzate elaborate in futuro dalle organizzazioni europee di normazione, dovrebbe essere consentito a condizione che tali tecniche garantiscano un livello di prestazioni e di protezione dello spettro almeno equivalente e che rispettino in modo verificabile i requisiti tecnici stabiliti dal presente quadro normativo.
(7)La decisione 2007/131/CE è stata modificata più volte. Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno abrogare la decisione 2007/131/CE.
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