La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1)L'Unione è determinata nell'impegno per lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni dell'Unione per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990, per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili, realizzare un risparmio energetico conformemente alle ambizioni a livello dell'Unione, migliorando la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Unione europea. La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), fissa un obiettivo principale di efficienza energetica di almeno il 32,5 % a livello di Unione per il 2030. La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce un obiettivo vincolante di energia proveniente da fonti rinnovabili a livello dell'Unione di almeno il 32 % entro il 2030.
(2)Gli edifici sono elementi fondamentali per le politiche di efficienza energetica dell'Unione, in quanto rappresentano circa il 40 % del consumo finale di energia.
(3)L'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015, derivante dalla 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21), incoraggia gli sforzi dell'Unione finalizzati alla decarbonizzazione del suo parco immobiliare. Tenuto conto del fatto che quasi il 50 % dell'energia finale dell'Unione è usata per riscaldamento e rinfrescamento, di cui l'80 % negli edifici, il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione è legato agli sforzi di quest'ultima per rinnovare il suo parco immobiliare, dando la priorità all'efficienza energetica, ricorrendo al principio dell'«efficienza energetica in primis», nonché valutando l'utilizzo delle energie rinnovabili.
(4)La Commissione ha evidenziato l'importanza dell'efficienza energetica e il ruolo del settore edilizio per il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione e la transizione verso l'energia pulita nella comunicazione sull'efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 in materia di clima ed energia (4), nella comunicazione sulla strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (5) e nella comunicazione sulla visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra (6). Quest'ultima comunicazione sottolinea che le misure di efficienza energetica dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel raggiungimento di un'economia climaticamente neutra entro il 2050 e ridurre il consumo energetico almeno della metà rispetto al 2005.
(5)Per realizzare l'Unione dell'energia occorre in primis attuare completamente la normativa vigente nel settore dell'energia e garantirne il rispetto.
(6)La direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) sulla prestazione energetica nell'edilizia («direttiva Prestazione energetica nell'edilizia») rappresenta la legislazione principale, insieme alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e al regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), in materia di efficienza energetica degli edifici nel contesto degli obiettivi di efficienza energetica per il 2030. La direttiva Prestazione energetica nell'edilizia ha due obiettivi complementari: accelerare la ristrutturazione degli edifici esistenti entro il 2050 e promuovere l'ammodernamento di tutti gli edifici con tecnologie intelligenti e un collegamento più chiaro con la mobilità pulita.
(7)Nel 2018 la direttiva Prestazione energetica nell'edilizia è stata modificata dalla direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) per accelerare la ristrutturazione degli edifici nell'Unione.
(8)Perché l'Unione raggiunga e sostenga tassi di ristrutturazione più alti sono di fondamentale importanza strumenti finanziari adeguati per superare i fallimenti del mercato, una forza lavoro adeguata e con le giuste competenze e l'accessibilità economica per tutti i cittadini. L'ammodernamento dell'ambiente edificato che coinvolga tutte le parti interessate e tenga conto delle questioni legate alla sicurezza, all'accessibilità economica, all'ambiente e all'economia circolare richiede un approccio integrato e coerenza tra tutte le politiche rilevanti.
(9)Le modifiche della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia creano un percorso chiaro verso il raggiungimento entro il 2050 nell'Unione di un parco di edifici a basse e zero emissioni, modulato su tabelle di marcia nazionali con tappe e indicatori di avanzamento interni, nonché sostenuto da finanziamenti e investimenti pubblici e privati. Sono necessarie strategie di ristrutturazione nazionali a lungo termine con una solida componente finanziaria in linea con i requisiti dell'articolo 2 bis della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia, al fine di garantire la ristrutturazione degli edifici esistenti per renderli ad alta efficienza energetica e decarbonizzati entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi di tutti gli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.
(10)Oltre a tassi di ristrutturazione più rapidi, è necessario un aumento sostenuto delle ristrutturazioni profonde in tutta l'Unione. In conformità con l'articolo 2 bis della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia, sono necessarie strategie nazionali che contengano orientamenti chiari e una rassegna delle azioni misurabili e mirate, nonché promuovano un accesso paritario al finanziamento, anche per i segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori, per i consumatori in condizioni di povertà energetica, per l'edilizia sociale e per le famiglie confrontate ai problemi posti dalla frammentazione degli incentivi, tenendo conto al contempo dell'accessibilità economica.
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