La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l'articolo 70,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (2) stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti dall'Unione in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, dotati di personalità giuridica e che ricevono contributi a carico del bilancio dell'Unione («gli organismi dell'Unione»). Il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 si basa sul regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (3). Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è stato sostituito dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
(2)È necessario abrogare il regolamento (UE) n. 1271/2013 e sostituirlo con il presente regolamento al fine di allinearne le disposizioni a quelle del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e consentire la semplificazione e il chiarimento ulteriori delle regole per tenere conto dell'esperienza maturata grazie alla loro applicazione e per migliorare ulteriormente la struttura di governance degli organismi dell'Unione e la loro rendicontabilità.
(3)Il presente regolamento dovrebbe stabilire i principi generali e le regole di base applicabili agli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom che ricevono contributi a carico del bilancio dell'Unione, fatto salvo l'atto costitutivo. Sulla base del presente regolamento gli organismi dell'Unione devono adottare le proprie regole finanziarie, che possono discostarsi dal presente regolamento soltanto se lo impongono esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.
(4)Per motivi di coerenza gli organismi dell'Unione interamente autofinanziati, ai quali il presente regolamento non si applica, dovrebbero stabilire regole analoghe, se del caso. Conformemente alla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012, tali organismi presentano al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sull'esecuzione del proprio bilancio e tengono nel debito conto le loro richieste e raccomandazioni.
(5)Gli organismi dell'Unione dovrebbero stabilire ed eseguire il loro bilancio nel rispetto dei principi dell'unità, della verità, dell'universalità, della specializzazione, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, della sana gestione finanziaria e della performance, nonché della trasparenza.
(6)Va sottolineata la funzione di riequilibrio svolta dal contributo dell'Unione. La parte del risultato di bilancio positivo dell'organismo dell'Unione che supera l'importo del contributo dell'Unione versato nel corso dell'esercizio dovrebbe essere riversata al bilancio dell'Unione.
(7)Se l'atto costitutivo prevede che le entrate sono costituite da tasse e canoni in aggiunta al contributo dell'Unione e che le entrate risultanti da tasse e canoni sono destinate specificamente a finanziare spese determinate, gli organismi dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di riportare il saldo sotto forma di entrate con destinazione specifica. Al fine di consentire una certa flessibilità, il risultato negativo relativo alle entrate con destinazione specifica risultanti da tasse e canoni potrebbe essere compensato con le eccedenze accumulate negli esercizi precedenti.
(8)Le tasse vanno fissate a un livello tale da coprire i costi della fornitura dei servizi ed evitare l'accumulo di eccedenze.
(9)La delega straordinaria di compiti e l'attribuzione di sovvenzioni agli organismi dell'Unione devono essere autorizzate nell'atto costitutivo o in un atto di base e debitamente giustificate dalle caratteristiche dei compiti stessi e dalla competenza specifica dell'organismo dell'Unione, garantendo al tempo stesso la sana gestione finanziaria e l'efficienza in termini di costi. Tali compiti supplementari dovrebbero rientrare nell'ambito degli obiettivi dell'organismo dell'Unione e dovrebbero essere compatibili con il mandato di detto organismo, quale definito nell'atto costitutivo.
(10)Al fine di aumentare la trasparenza la Commissione dovrebbe, in linea di principio, concludere con gli organismi dell'UE accordi di partenariato che riguardino tutti i finanziamenti erogati in aggiunta al contributo annuale dell'Unione, in particolare quando questi finanziamenti incidono in modo significativo sulle operazioni dell'organismo dell'Unione.
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