Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/724 della Commissione del 10 Maggio 2019 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda la nomina degli Stati membri relatori e degli Stati membri.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione (2) assegna, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione di una sostanza attiva a uno Stato membro relatore e a uno Stato membro correlatore. Dato che le valutazioni delle sostanze attive glifosato, imazamox e pendimetalin non sono ancora state assegnate a uno Stato membro relatore o a uno Stato membro correlatore e che la loro approvazione scade tra il 1o gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024, è opportuno procedere a tale assegnazione.

(2)La suddetta assegnazione dovrebbe essere effettuata in modo tale da raggiungere un equilibrio per quanto riguarda la distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri.

(3)In casi eccezionali, il carico di lavoro previsto e la complessità connessa alla valutazione di una sostanza attiva specifica potrebbero oltrepassare le capacità di un unico Stato membro relatore assistito da un unico Stato membro correlatore. In casi simili, una più ampia ripartizione del carico di lavoro e la messa in comune delle competenze di più Stati membri possono essere garantite mediante la designazione di un gruppo di Stati membri che agiscano congiuntamente in qualità di Stato membro relatore. Sarebbe pertanto opportuno specificare che il ruolo di Stato membro relatore può essere assunto congiuntamente da un gruppo di Stati membri. La nomina di uno Stato membro correlatore non è in tal caso necessaria. Di conseguenza, nei casi in cui più Stati membri rivestono congiuntamente il ruolo di Stato membro relatore, tali Stati membri dovrebbero concordare le modalità di organizzazione del lavoro. Tenuto conto di quanto precede, la valutazione della sostanza attiva glifosato dovrebbe essere assegnata a un gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore.

(4)La valutazione dell'imazamox dovrebbe essere assegnata alla Grecia in qualità di Stato membro relatore e all'Italia in qualità di Stato membro correlatore.

(5)La valutazione del pendimetalin dovrebbe essere assegnata alla Svezia in qualità di Stato membro relatore e ai Paesi Bassi in qualità di Stato membro correlatore.

(6)È altresì ritenuto necessario, di concerto con gli Stati membri interessati, cambiare lo Stato membro relatore per la sostanza attiva lambda-cialotrina, nel rispetto di una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri. La valutazione ai fini della procedura di rinnovo della lambda-cialotrina dovrebbe essere assegnata alla Grecia in qualità di Stato membro relatore, mentre rimane invariata l'assegnazione alla Francia del ruolo di correlatore.

(7)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3) disciplina l'attuazione della procedura di rinnovo per le sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(8)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 disciplina il trattamento delle domande e dei fascicoli supplementari presentati successivamente e la loro valutazione da parte di uno Stato membro relatore sostenuto da uno Stato membro che agisce in qualità di Stato membro correlatore. Le modalità procedurali dovrebbero tuttavia essere chiarite per i casi eccezionali di cui sopra, nei quali la valutazione è attribuita a un gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012. Tale gruppo dovrebbe assumere congiuntamente il ruolo assegnato allo Stato membro relatore dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

(9)Le possibilità di richiedere tasse e diritti a norma dell'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbero essere chiarite per quanto concerne la procedura di rinnovo.

(10)I regolamenti di esecuzione (UE) n. 686/2012 e (UE) n. 844/2012 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.124.01.0032.01.ITA&toc=OJ:L:2019:124:TOC

 

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