La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione (2) fissa norme specifiche in materia di ammissibilità dei costi del personale per i programmi di cooperazione. Tale disposizione fa riferimento agli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) in relazione all'ammissibilità e alle opzioni semplificate in materia di costi. Tali articoli, modificati dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), come pure l'articolo 68 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013, introdotto dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, sono stati ristrutturati. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i riferimenti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 e la struttura dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento delegato (UE) n. 481/2014.
(2)L'attuazione dell'articolo 3, paragrafo 6, lettera i), del regolamento delegato (UE) n. 481/2014, concernente uno dei due metodi di calcolo della tariffa oraria per gli incarichi a tempo parziale del personale con un numero flessibile di ore di lavoro al mese, si è rivelata difficile nella pratica, in particolare qualora l'atto di impiego non stabilisca l'orario di lavoro mensile, bensì l'orario di lavoro settimanale. L'articolo 3, paragrafo 6, lettera i), di tale regolamento dovrebbe pertanto essere modificato al fine di stabilire che il calcolo di una tariffa oraria unica venga effettuato sulla base del numero di ore di lavoro mensili. Questo metodo dovrebbe anche tenere conto delle differenze tra gli Stati membri e tra i contratti di impiego in relazione alle ferie annuali e ai giorni festivi, secondo quanto specificato nell'atto di impiego individuale o stabilito dalla legge o da accordi conclusi dalle parti sociali (datori di lavoro e lavoratori) al livello del datore di lavoro di un determinato membro del personale o al livello del comparto interessato o a livello nazionale. Al fine di garantire un insieme coerente di norme, tale chiarimento dovrebbe applicarsi all'intero periodo di programmazione, ossia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) n. 481/2014.
(3)In conformità all'articolo 149, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le misure stabilite nel presente regolamento sono state oggetto di consultazione di esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (5).
(4)Al fine di garantire la certezza del diritto e ridurre al minimo le discrepanze tra le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni modificate del regolamento (UE) n. 1303/2013, che si applicano a decorrere dal 2 agosto 2018 o da una data anteriore, conformemente all'articolo 282 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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