Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/709 della Commissione del 6 Maggio 2019 relativa alla nomina del gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) del cielo unico europeo.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b),

previa consultazione del comitato per il cielo unico,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 551/2004, gli Stati membri hanno affidato a Eurocontrol, mediante la sua unità centrale di gestione dei flussi (CFMU), la gestione dei flussi di traffico aereo.

(2)Con la decisione C(2011) 4130 final, del 7 luglio 2011, la Commissione ha nominato Eurocontrol gestore della rete per lo svolgimento dei compiti necessari all'esecuzione delle funzioni della rete ATM del cielo unico europeo tra il luglio 2011 e il dicembre 2019.

(3)La Commissione ha riesaminato periodicamente l'efficienza di Eurocontrol, nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2016. La Commissione ha giudicato il lavoro svolto da Eurocontrol soddisfacente relativamente agli aspetti operativi.

(4)Nel 2017 la Commissione ha riesaminato la governance, gli accordi finanziari e gli aspetti relativi ai costi di base e all'efficienza dal punto di vista dei costi delle funzioni della rete ATM e ha concluso che al gestore della rete dovrebbe essere concessa una maggiore autonomia di gestione. Con la decisione n. XI/91 (2017), del 1o novembre 2017 (2), il direttore generale di Eurocontrol ha accordato tale autonomia al direttore incaricato della gestione della rete, che svolge le funzioni di gestore della rete presso Eurocontrol.

(5)La Commissione ha inoltre concluso che, rispetto al periodo 2011-2016, le funzioni della rete ATM dovrebbero essere svolte in modo migliore e più efficiente dal punto di vista dei costi, in particolare evitando di duplicare inutilmente gli sforzi. In questo modo si risparmierebbero risorse finanziarie e di personale per lo svolgimento di tali funzioni negli Stati membri, o almeno non le si aumenterebbe.

(6)Tenuto conto della valutazione complessivamente positiva, dal punto di vista dell'efficienza in termini di costi, riguardo allo svolgimento dei compiti di gestore della rete da parte di Eurocontrol nel primo e nel secondo periodo di riferimento per il sistema di prestazioni, di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (3), nonché della necessità di garantire la continuità operativa delle funzioni della rete ATM, il 17 luglio 2018 la Commissione ha invitato Eurocontrol ad avanzare una proposta. La Commissione ha chiesto a Eurocontrol di dichiarare la propria disponibilità ad essere nuovamente designato come gestore della rete e la propria capacità a svolgere tale funzione, in conformità ai criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 551/2004. A tale riguardo, ha altresì chiesto a Eurocontrol di descrivere le modalità con cui soddisferebbe le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione (4), e di spiegare come, una volta ricevuta la nomina, rispetterebbe le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento.

(7)Nella sua proposta del 17 dicembre 2018, Eurocontrol ha fornito informazioni relativamente alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123.

(8)A seguito di una successiva richiesta della Commissione, Eurocontrol ha fornito ulteriori chiarimenti.

(9)La Commissione ha valutato gli elementi presentati da Eurocontrol e ha rilevato che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 sono soddisfatte.

(10)Nella sua proposta, con particolare riferimento ai risultati ottenuti in qualità di gestore della rete durante il primo e il secondo periodo di riferimento, Eurocontrol affronta gli aspetti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123. La proposta dimostra la competenza e la capacità di tale ente a svolgere i compiti di cui all'articolo 7 del regolamento suddetto.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.120.01.0027.01.ITA&toc=OJ:L:2019:120:TOC

 

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