La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 67, paragrafo 5 bis,
considerando quanto segue:
(1)Con regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (2) è stata inserita all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la lettera e), che ha introdotto una forma di finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma che si basano sul rispetto delle condizioni («condizioni di finanziamento») connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi.
(2)Tenuto conto della fase in cui si trova attualmente il periodo di programmazione 2014-2020, sono stati presi in esame diversi settori tematici nei quali tale forma di finanziamento potrebbe essere utilizzata efficacemente e apportare benefici in termini di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi dei beneficiari e delle autorità di gestione, senza che ciò comporti cambiamenti significativi dei programmi esistenti. Le misure a favore dell'efficienza energetica e dell'energia da fonti rinnovabili hanno ricevuto forte sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR») e dal fondo di coesione negli anni 2014-2020 e nei periodi di bilancio precedenti. Tali misure costituiscono un settore di sostegno composto da interventi di tipi relativamente omogenei (quali misure di isolamento oppure sostituzione di sistemi di riscaldamento o di apparecchi elettronici con sistemi e apparecchi di efficienza superiore), nei quali i beneficiari o i destinatari finali del sostegno sono spesso, in pratica, persone fisiche o PMI.
(3)È pertanto opportuno stabilire modalità dettagliate per le condizioni di finanziamento delle misure a favore dell'efficienza energetica e dell'energia da fonti rinnovabili e la loro applicazione nell'ambito del quadro giuridico esistente, compresa la metodologia per determinare l'importo corrispondente alle condizioni di finanziamento applicabili e le disposizioni riguardanti le operazioni rimborsate in base alle condizioni di finanziamento. La metodologia dettagliata dovrebbe determinare il collegamento tra l'importo e il rispetto delle condizioni di finanziamento finali, mentre l'importo dovrebbe essere svincolato dal costo delle attività nell'ambito dell'operazione che contribuiranno alle condizioni di finanziamento finali.
(4)In particolare, allo scopo di garantire che il metodo di calcolo utilizzato per stabilire l'importo relativo al rispetto delle condizioni di finanziamento tenga debitamente conto di ipotesi ragionevoli basate sulle tendenze prevedibili dello sviluppo tecnologico e dei relativi cambiamenti dei costi di investimento per diversi tipi di intervento che contribuiscono al rispetto complessivo delle condizioni di finanziamento, il periodo di riferimento applicato dovrebbe riferirsi agli ultimi anni per i quali sono disponibili informazioni per investimenti analoghi.
(5)È opportuno specificare come dovrebbero applicarsi in tale contesto le disposizioni esistenti sulle domande di pagamento in conformità all'articolo 131, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(6)È anche opportuno ricordare che il regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare all'articolo 67, paragrafo 1, e all'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), stabilisce prescrizioni specifiche relative alle verifiche di gestione e agli audit per le operazioni rimborsate in base alle condizioni di finanziamento. Tali prescrizioni dovrebbero trovare riscontro nelle disposizioni sulle caratteristiche di questo tipo di operazioni, come specificate al punto 4 dell'allegato. In particolare le verifiche e gli audit non dovrebbero avvenire a livello di singoli investimenti, poiché è il beneficiario a dichiarare il rispetto delle condizioni di finanziamento all'autorità di gestione. Inoltre i documenti giustificativi delle spese sottostanti non dovrebbero essere soggetti a audit né a verifiche di gestione, in quanto gli importi connessi alle operazioni sono prestabiliti.
(7)In merito alle misure di cui al presente regolamento sono stati consultati gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (3), in conformità all'articolo 149, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
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