Decisione (UE) 2019/683 del Consiglio del 9 Aprile 2019 che autorizza gli Stati membri ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 8,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)La convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive («convenzione») è stata adottata a Saint-Denis il 3 luglio 2016 e da allora è aperta alla firma e alla ratifica.

(2)La convenzione mira a fornire un contesto protetto, sicuro e accogliente in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive.

(3)L'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, della convenzione, che attiene ai punti nazionali d'informazione sul calcio, può incidere su norme comuni o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), poiché tali disposizioni coincidono con taluni obblighi previsti dalla decisione 2002/348/GAI del Consiglio (2).

(4)Il sostegno dell'Unione alla convenzione è importante per combattere la violenza collegata alle manifestazioni sportive e sarebbe complementare rispetto agli sforzi già compiuti in tale settore attraverso il sostegno a progetti nell'ambito del capitolo Sport del programma Erasmus+, istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(5)L'Unione non può aderire alla convenzione in quanto solo gli Stati possono aderirvi.

(6)È opportuno pertanto autorizzare gli Stati membri a firmare e a ratificare la convenzione, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, per le parti della convenzione che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.

(7)Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2002/348/GAI e partecipano pertanto all'adozione della presente decisione.

(8)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati ad aderire alla convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (STCE n. 218) per quanto attiene all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 Aprile 2019

Per il Consiglio

Il Presidente

CIAMBA

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.115.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2019:115:TOC

 

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