Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 8,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)La convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive («convenzione») è stata adottata a Saint-Denis il 3 luglio 2016 e da allora è aperta alla firma e alla ratifica.
(2)La convenzione mira a fornire un contesto protetto, sicuro e accogliente in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive.
(3)L'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, della convenzione, che attiene ai punti nazionali d'informazione sul calcio, può incidere su norme comuni o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), poiché tali disposizioni coincidono con taluni obblighi previsti dalla decisione 2002/348/GAI del Consiglio (2).
(4)Il sostegno dell'Unione alla convenzione è importante per combattere la violenza collegata alle manifestazioni sportive e sarebbe complementare rispetto agli sforzi già compiuti in tale settore attraverso il sostegno a progetti nell'ambito del capitolo Sport del programma Erasmus+, istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(5)L'Unione non può aderire alla convenzione in quanto solo gli Stati possono aderirvi.
(6)È opportuno pertanto autorizzare gli Stati membri a firmare e a ratificare la convenzione, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, per le parti della convenzione che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.
(7)Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2002/348/GAI e partecipano pertanto all'adozione della presente decisione.
(8)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Gli Stati membri sono autorizzati ad aderire alla convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (STCE n. 218) per quanto attiene all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 9 Aprile 2019
Per il Consiglio
Il Presidente
CIAMBA
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