La Commissione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato europeo dei valori mobiliari,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 13 del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede un meccanismo volto a garantire la coerenza tra le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione adottate dall'Unione e quelle di paesi terzi nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare decisioni di equivalenza con cui dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo sono equivalenti alle disposizioni di cui agli articoli 4, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, per cui le controparti che eseguono un'operazione rientrante nell'ambito di applicazione del medesimo regolamento, quando almeno una controparte sia stabilita in tale paese terzo, dovrebbero essere considerate conformi alle disposizioni di cui sopra, se agiscono in conformità alle disposizioni previste dal regime giuridico del paese terzo. La dichiarazione di equivalenza evita duplicazioni o conflitti di norme. La dichiarazione di equivalenza contribuisce inoltre al raggiungimento dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012, ossia ridurre il rischio sistemico e aumentare la trasparenza dei mercati dei derivati, garantendo un'applicazione internazionale uniforme dei principi concordati con i paesi terzi e stabiliti nel regolamento stesso.
(2)L'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, integrato dai regolamenti delegati (UE) n. 149/2013 (2) e (UE) 2016/2251 (3) della Commissione, stabilisce le disposizioni normative dell'Unione per quanto riguarda la conferma tempestiva delle condizioni del contratto derivato OTC, lo svolgimento di una compressione del portafoglio e le modalità di riconciliazione dei portafogli in relazione ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale («CCP»). Tali paragrafi stabiliscono inoltre gli obblighi relativi alla valutazione e alla risoluzione delle controversie applicabili a detti contratti («tecniche di attenuazione dei rischi operativi») nonché gli obblighi relativi allo scambio di garanzie («margini») tra controparti.
(3)Affinché il sistema giuridico, di vigilanza e di applicazione di un paese terzo possa essere considerato equivalente a quello dell'Unione per quanto riguarda le tecniche di attenuazione dei rischi operativi e i requisiti in materia di margini, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione applicabili dovrebbero produrre risultati sostanziali equivalenti a quelli consentiti dalle disposizioni dell'Unione di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 e garantire una tutela del segreto professionale equivalente a quella stabilita nel medesimo regolamento; le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dovrebbero essere applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni per garantire una vigilanza e un'applicazione efficaci nel paese terzo in questione. Nel caso di specie, lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Giappone garantiscano che i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, sottoscritti da almeno una controparte stabilita in detto paese terzo, non espongano i mercati finanziari dell'Unione a un livello di rischio maggiore e, di conseguenza, che non presentino un livello inaccettabile di rischio sistemico per l'Unione.
(4)Il 1o settembre 2013 la Commissione ha ricevuto la consulenza tecnica dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sulle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Giappone (4) riguardante, tra l'altro, le tecniche di attenuazione del rischio operativo applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. Nella consulenza tecnica l'ESMA ha rilevato che in Giappone non esistevano disposizioni giuridicamente vincolanti per la conferma tempestiva delle condizioni dei contratti derivati OTC, le modalità di riconciliazione dei portafogli, lo svolgimento della compressione dei portafogli, la valutazione dei portafogli e l'obbligo di risoluzione delle controversie o di scambio di garanzie tra le controparti di contratti derivati OTC. Inoltre, l'ESMA faceva osservare che in quel momento non era possibile valutare l'equivalenza tra i regimi in relazione ai margini bilaterali, poiché nell'Unione non erano ancora state elaborate le norme tecniche per specificare le regole applicabili in materia.
(5)Nella sua valutazione la Commissione ha tenuto conto della consulenza tecnica dell'ESMA, nonché degli sviluppi normativi che si sono verificati da allora. La presente decisione non si basa solo sull'analisi comparativa delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione applicabili in Giappone, ma anche sulla valutazione del risultato di tali disposizioni e della loro capacità di attenuare i rischi derivanti da contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale in un modo considerato equivalente al risultato consentito dalle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 648/2012.
(6)Le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione applicabili in Giappone ai contratti derivati OTC sono stabilite nella legge n. 25 del 1948 sugli strumenti finanziari e le borse (Financial Instruments and Exchange Act, di seguito «FIEA») e si applicano agli operatori finanziari (Financial Instrument Business Operators, di seguito «FIBO») e agli istituti finanziari registrati (Registered Financial Institutions, di seguito «RFI»), che comprendono banche regolamentate, cooperative, compagnie di assicurazione, fondi pensione e fondi di investimento. L'Agenzia dei servizi finanziari del Giappone (Financial Services Agency of Japan, di seguito «JFSA») dispone di ampi poteri per l'attuazione della FIEA e si avvale dell'ordinanza dell'ufficio del governo, degli orientamenti in materia di vigilanza e delle notifiche pubbliche (che, insieme, costituiscono le «norme del Giappone in materia di derivati OTC»). La JFSA è competente per i derivati OTC ai sensi dell'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) n. 648/2012, fatta eccezione per i derivati OTC su materie prime, che sono di competenza del ministero giapponese dell'Economia, del commercio e dell'industria (di seguito «METI») e del ministero giapponese dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca (di seguito «MAFF»).
(7)Le tecniche di attenuazione del rischio operativo per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, stabilite nelle norme del Giappone in materia di derivati OTC, continuano ad essere insufficienti se confrontate agli obblighi previsti all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda la conferma tempestiva delle condizioni dei contratti derivati OTC, lo svolgimento della compressione dei portafogli e le modalità di riconciliazione dei portafogli. La presente decisione dovrebbe pertanto riguardare solo le disposizioni giuridiche, di vigilanza e in materia di applicazione concernenti gli obblighi di valutazione e di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 149/2013, nonché le disposizioni relative ai requisiti in materia di margini di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento delegato (UE) 2016/2251.
(8)Per quanto riguarda gli obblighi di valutazione delle operazioni e di risoluzione delle controversie applicabili ai derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, le norme del Giappone in materia di derivati OTC prevedono obblighi analoghi a quelli di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. In particolare, la sezione IV-2-4 degli orientamenti in materia di vigilanza contiene disposizioni specifiche in materia di risoluzione delle controversie applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale e l'articolo 123 dell'ordinanza dell'ufficio del governo stabilisce le disposizioni per effettuare le valutazioni giornaliere ai fini dello scambio di margini.
(9)Per quanto riguarda i margini per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, le disposizioni giuridicamente vincolanti del Giappone consistono in una serie di regolamenti definitivi adottati dalla JFSA, pubblicati il 31 marzo 2016 ed entrati in vigore il 1o settembre 2016. Tali regolamenti comprendono l'ordinanza dell'ufficio del governo n. 52 del 6 agosto 2007 sugli operatori di strumenti finanziari, incluse le disposizioni aggiuntive, gli avvisi pubblici dell'agenzia per i servizi finanziari nn. 15, 16 e 17 del 31 marzo 2016 e n. 33 del 25 agosto 2017, le linee guida dettagliate rivedute per la vigilanza delle grandi banche ecc., le linee guida dettagliate rivedute per la vigilanza degli istituti finanziari piccoli e medi e degli istituti finanziari regionali, le linee guida dettagliate rivedute per la vigilanza delle banche cooperative, le linee guida dettagliate rivedute per la vigilanza degli operatori finanziari ecc., le linee guida dettagliate rivedute per la vigilanza delle società di assicurazioni e le linee guida dettagliate rivedute per la vigilanza delle società fiduciarie ecc. Le norme applicabili agli strumenti derivati OTC su materie prime che sono di competenza del METI e del MAFF riproducono l'insieme dei regolamenti definitivi adottati dalla JFSA (che, insieme, costituiscono le «norme del Giappone in materia di margine»).
(10)Secondo quanto stabilito nelle norme del Giappone in materia di margine, gli istituti finanziari il cui importo nozionale totale medio di derivati OTC per un certo periodo di tempo è pari o superiore a 300 miliardi di JPY sono tenuti a scambiare il margine di variazione su base giornaliera a norma della FIEA, mentre gli istituti finanziari che non raggiungono tale soglia sono tenuti a scambiare il margine di variazione con «frequenza sufficiente». Poiché il regolamento (UE) n. 648/2012 impone a tutte le controparti di un'operazione su derivati OTC non compensata mediante controparte centrale di scambiare il margine di variazione su base giornaliera, la presente decisione dovrebbe essere subordinata allo scambio giornaliero del margine di variazione per le operazioni effettuate con i FIBO e gli RFI il cui importo totale medio del capitale nozionale di derivati OTC per un periodo di un anno, a decorrere dal mese di aprile, due anni prima rispetto all'anno in cui è necessario il calcolo (o un anno se calcolato a dicembre) è inferiore a 300 miliardi di JPY.
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