La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1), in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2014/40/UE e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 (2) della Commissione stabiliscono il quadro giuridico per l'istituzione di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco comune a tutta l'Unione. A livello dell'Unione tali atti danno anche attuazione all'articolo 8 del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo (3), che è stato ratificato dall'Unione europea (4) e prevede l'istituzione di un regime globale di tracciabilità e rintracciabilità per i prodotti del tabacco.
(2)Per consentire la tracciabilità e la rintracciabilità di tutti i prodotti del tabacco nell'intera Unione, l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE impone agli Stati membri di garantire che tutte le confezioni unitarie di tali prodotti siano contrassegnate da un identificativo univoco. A norma dell'articolo 15, paragrafo 13, tale prescrizione si applica alle sigarette e al tabacco da arrotolare a decorrere dal 20 maggio 2019.
(3)L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 prescrive a ciascuno Stato membro di designare un'entità («l'emittente di identificativi») responsabile della generazione e del rilascio degli identificativi univoci. L'articolo 3, paragrafo 6, impone agli Stati membri di notificare alla Commissione la designazione dell'emittente di identificativi e il relativo codice identificativo entro un mese dalla designazione.
(4)L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 stabilisce le norme relative agli emittenti di identificativi competenti per la generazione e il rilascio di identificativi univoci in base al luogo in cui i prodotti sono lavorati, importati o aggregati. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, inoltre, uno Stato membro può esigere che il suo emittente di identificativi designato sia competente a generare e rilasciare identificativi univoci per tutti i prodotti del tabacco immessi sul suo mercato.
(5)L'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 prevede che in caso di assenza temporanea dell'emittente di identificativi competente la Commissione possa autorizzare gli operatori economici a utilizzare i servizi di un altro emittente di identificativi già designato in conformità all'articolo 3 dello stesso regolamento.
(6)L'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 impongono agli operatori economici che introducono richieste di identificativi univoci a livello unitario e a livello aggregato di fornire le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punti 2.1 e 2.2, dello stesso regolamento. Tali informazioni sono necessarie per la generazione degli identificativi univoci e comprendono i codici identificativi che consentono la registrazione degli operatori economici, degli impianti e dei macchinari nel sistema di tracciabilità. I codici identificativi sono pertanto essenziali per consentire agli operatori economici di richiedere gli identificativi univoci all'emittente di identificativi competente. Gli identificativi univoci e i codici identificativi sono inoltre congiuntamente necessari per registrare e trasmettere le informazioni sui movimenti dei prodotti e sugli eventi relativi alle transazioni. Le norme sulla richiesta di codici identificativi per gli operatori economici, gli impianti e i macchinari sono stabilite agli articoli 14, 16 e 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574. La competenza degli emittenti di identificativi per l'emissione dei codici identificativi si basa sull'ubicazione operativa degli operatori economici.
(7)Al momento dell'adozione della presente decisione numerosi Stati membri non hanno notificato alla Commissione la designazione dei rispettivi emittenti di identificativi in conformità all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574. In assenza di un emittente di identificativi competente gli operatori economici non saranno in condizione di richiedere i codici identificativi e gli identificativi univoci. Tali operatori economici non avranno pertanto la possibilità di immettere i loro prodotti sul mercato. Ciò potrebbe incidere sul buon funzionamento del mercato interno, in particolare sul commercio intracomunitario dei prodotti del tabacco, e potrebbe compromettere l'obiettivo stesso del sistema di tracciabilità e l'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco.
(8)Al fine di limitare in certa misura la potenziale distorsione del buon funzionamento del mercato interno e contribuire a garantire che il sistema di tracciabilità cominci a funzionare in tempo utile, la Commissione dovrebbe, per un periodo di tempo limitato, autorizzare, in conformità all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574, gli operatori economici a utilizzare i servizi di un emittente di identificativi già designato.
(9)Sta agli emittenti di identificativi già designati in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 decidere se accettare richieste di operatori economici per la generazione e il rilascio di identificativi univoci. Durante l'assenza temporanea dell'emittente di identificativi competente, altri emittenti di identificativi designati possono inoltre fornire agli operatori economici i codici identificativi necessari per generare e rilasciare gli identificativi univoci e per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2014/40/UE e al capo VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574. La prestazione di servizi aggiuntivi non dovrebbe in alcun caso mettere a rischio le altre operazioni dell'emittente di identificativi.
(10)I codici identificativi generati dagli emittenti di identificativi durante l'assenza temporanea dell'emittente di identificativi competente dovrebbero essere trasferiti all'emittente di identificativi competente una volta che questo sia stato designato, insieme ad altre informazioni pertinenti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574. Il trasferimento dovrebbe essere effettuato per via elettronica senza indebito ritardo sulla base di una richiesta dell'emittente di identificativi competente indirizzata agli emittenti di identificativi che hanno deciso di generare i codici identificativi durante l'assenza temporanea dell'emittente di identificativi competente.
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