Decisione (UE) 2019/668 del Consiglio del 15 Aprile 2019 sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla nona riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda l'inclusione di taluni prodotti chimici nell'allegato III.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione») è entrata in vigore il 24 febbraio 2004 ed è stata conclusa dall'Unione per mezzo della decisione n. 2006/730/CE del Consiglio (1).

(2)Il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) attua la convenzione nell'Unione.

(3)Ai sensi dell'articolo 7 della convenzione, la conferenza delle parti può includere sostanze chimiche nell'allegato III della convenzione, previa raccomandazione del comitato per l'esame dei prodotti chimici.

(4)Al fine di garantire che le partiimportatrici beneficino della tutela offerta dalla convenzione, e poiché tutti i criteri pertinenti previsti dalla convenzione sono rispettati, è necessario e opportuno sostenere la raccomandazione del comitato per l'esame dei prodotti chimici, circa l'inclusione nell'allegato III della convenzione di: acetocloro; carbosulfano; amianto crisotilo; fenthion (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l); dell'esabromociclododecano; forato e formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l. Inoltre, tali prodotti chimici sono già messi al bando o soggetti a severe restrizioni nell'Unione e sono pertanto sottoposti a vincoli sulle esportazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 più estesi rispetto a quanto stabilito dalla convenzione di Rotterdam.

(5)Si prevede che in occasione della nona riunione la conferenza delle parti decida in merito all'inclusione di ulteriori prodotti chimici nell'allegato III della convenzione.

(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione alla nona riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda l'inclusione di taluni prodotti chimici nell'allegato III poiché tale inclusione sarà vincolante per l'Unione,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione») è quella di sostenere dell'inclusione nell'allegato III della convenzione di: acetocloro; carbosulfano; amianto crisotilo; fenthion (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l); esabromociclododecano; forato e formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l.

Articolo 2

In funzione degli sviluppi alla prossima conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione possono concordare, in consultazione con gli Stati membri, durante le riunioni di coordinamento in loco, modifiche marginali della posizione di cui all'articolo 1, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 Aprile 2019

Per il Consiglio

Il Presidente

DAEA

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.113.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2019:113:TOC

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
20328
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89340224
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 18.191.178.16