La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione (2), il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione (3) e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione (4) specificano, tra l'altro, le date di entrata in vigore dell'obbligo di compensazione per i contratti appartenenti alle categorie di derivati OTC di cui agli allegati di tali regolamenti.
(2)Detti regolamenti stabiliscono date di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione. Come indicato nei pertinenti considerando di detti regolamenti, queste date differite sono state necessarie per garantire che tali contratti derivati OTC non fossero soggetti all'obbligo di compensazione prima dell'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.
(3)Ad oggi non è stato adottato alcun atto di esecuzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione all'obbligo di compensazione. Pertanto, l'applicazione dell'obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC dovrebbe essere ulteriormente differita per un periodo di tempo definito o fino all'adozione di tali atti di esecuzione.
(4)Il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
(5)Nel regolamento delegato (UE) 2015/2205, nel regolamento delegato (UE) 2016/592 e nel regolamento delegato (UE) 2016/1178 le date di applicazione differita iniziali sono state allineate alla data di applicazione dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla categoria 4. Poiché le date di applicazione differita dovrebbero essere ulteriormente prorogate, tale proroga dovrebbe applicarsi anche alle entità di categoria 4.
(6)Tenendo conto delle date di applicazione differita iniziali, e al fine di garantire un'applicazione uniforme dell'obbligo di compensazione per le operazioni infragruppo rispetto alla data di applicazione del presente regolamento, il presente atto modificativo dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(7)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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