Decisione (UE) 2019/669 della Banca Centrale europea del 4 Aprile 2019 che modifica la Decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro, (BCE/2019/9).

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

Visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)In data 19 aprile 2013 la Banca centrale europea (BCE) ha adottato la decisione BCE/2013/10 (1) che ha stabilito una serie di norme tecniche relative alle serie attuali e future delle banconote in euro e ha chiarito ulteriormente le regole e le procedure relative alle banconote in euro.

(2)La BCE ha deciso di apportare modifiche alla seconda serie di banconote in euro, nota come serie Europa. La larghezza dei tagli di banconote da 100 e 200 EUR deve essere ridotta.

(3)In data 4 maggio 2016 il Consiglio direttivo ha deciso di escludere il taglio di banconote da 500 EUR dalla serie Europa.

(4)Inoltre, l'adesione della Croazia nel 2013 impone di aggiungere l'acronimo della BCE in croato ai tagli di banconote da 50, 100 e 200 EUR della seconda serie di banconote in euro. Questo deve essere aggiunto agli elementi del disegno figurativo che include le lingue ufficiali dell'Unione europea.

(5)Per motivi di coerenza, la soglia relativa all'obbligo di fornire la documentazione sull'origine delle banconote e l'identificazione del cliente o, dove possibile, del titolare effettivo quale definito alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dovrebbe essere innalzata a EUR 10.000. Tale aumento si allineerà con la soglia fissata per i soggetti che negoziano beni, quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a EUR 10.000.

(6)È necessario chiarire che la sostituzione di banconote danneggiate può aver luogo mediante la sostituzione con banconote di pari valore di qualsivoglia taglio o mediante il bonifico o l'accredito del valore sul conto del richiedente. È opportuno chiarire che la commissione per la sostituzione di banconote autentiche danneggiate da dispositivi antifurto si applica anche quando il richiedente chiede che la banca centrale nazionale (BCN) bonifichi o accrediti il valore delle relative banconote su un conto.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.113.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2019:113:TOC

 

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