Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il secondo trattino dell'articolo 132, paragrafo 1,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo trattino dell'articolo 34.1,
considerando quanto segue:
(1)Al fine assistere il Consiglio direttivo nell'attività di monitoraggio dell'osservanza del divieto di finanziamento monetario imposto dall'articolo 123 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione BCE/2014/8 (1) fissa i tassi di interesse di mercato operanti quale limite massimo alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche e delle autorità pubbliche presso la rispettiva banca centrale nazionale.
(2)Per preservare l'integrità della politica monetaria unica, i tassi di interesse di mercato pertinenti devono essere ulteriormente specificati e aggiornati.
(3)Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2014/8 di conseguenza,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Modifica
La decisione BCE/2014/8 è modificata come segue:
l'articolo 1 è modificato come segue:
a)E’ inserita la lettera aa) seguente:
«aa)Per «deposito» si intende un saldo creditore in euro o in una diversa valuta originato da fondi detenuti su un conto presso una BCN o da situazioni temporanee derivanti da altri servizi erogati da una BCN che dia luogo a una passività iscritta nel bilancio di tale BCN e che tale BCN è tenuta a rimborsare ai sensi delle condizioni contrattuali o regolamentari applicabili, inclusi depositi overnight e a tempo determinato;»;
b)La lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)Per «tasso di mercato sui depositi overnight non garantiti» si intende: (i) con riferimento ai depositi overnight denominati in euro, l'euro overnight index average rate (EONIA), o, successivamente alla cessazione di EONIA, l'euro short-term rate (ESTER); e (ii) con riguardo ai depositi overnight denominati in una valuta diversa dall'euro, un tasso comparabile;»;
c)La lettera d), è sostituita dalla seguente:
«d)Per «tasso di mercato sui depositi garantiti» si intende: (i) con riferimento ai depositi a tempo denominati in euro, gli indici a termine STOXX EUR GC Pooling con scadenza comparabile ovvero, se cessati o non più considerati un benchmark, il loro equivalente; e (b) con riguardo ai depositi a tempo denominati in valute diverse dall'euro, un tasso comparabile.».
Articolo 2
Entrata in vigore
1.La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2.Si applica dal 1o ottobre 2019.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 aprile 2019.
Per il Consiglio Direttivo della BCE
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
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