La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
(2)Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.
(3)La deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del suddetto regolamento è stata concessa fino al 6 dicembre 2016 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1233/2013 della Commissione (2).
(4)Il 9 agosto 2016 le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di prorogare la deroga oltre la fine del periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 1233/2013. La Spagna ha trasmesso informazioni aggiornate a giustificazione della proroga.
(5)Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la deroga chiesta dalla Spagna e il progetto di piano di gestione ad essa allegato in occasione della 53a riunione plenaria svoltasi nell'ottobre 2016 (3).
(6)Lo CSTEP ha constatato che il nuovo progetto di piano di gestione per il periodo 2016-2019 era stato significativamente migliorato rispetto al piano di gestione adottato nel 2013. Esso ha tuttavia segnalato alcuni aspetti che richiedevano ulteriori motivazioni e chiarimenti, segnatamente per quanto riguarda la maggiore flessibilità del censimento della flotta, la pesca praticata su praterie di Posidonia, la separazione delle acque intorno a Maiorca in due zone di gestione, l'aumento del TAC stagionale e l'estensione della campagna di pesca dello zerro.
(7)Alla luce della valutazione dello CSTEP, la Commissione ha chiesto ulteriori dati e chiarimenti che la Spagna ha trasmesso il 19 giugno e il 6 novembre 2017, unitamente a uno studio scientifico (4). La Spagna ha ritirato 2 proposte di modifica del piano di gestione: la separazione delle acque intorno a Maiorca in due zone di gestione e l'estensione della campagna di pesca dello zerro.
(8)La Spagna ha adottato il piano di gestione mediante decreto (5) conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
(9)La proroga della deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
(10)Sussistono vincoli geografici specifici, date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale e la distribuzione geografica delle specie bersaglio, presenti esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 metri.
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