Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione del 17 Aprile 2019 che modifica la Decisione 2005/270/CE che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 6 bis, paragrafo 9, e l'articolo 12, paragrafo 3 quinquies,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 94/62/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), definisce regole generali di calcolo ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio per il 2025 e il 2030. Essa impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i dati relativi all'attuazione degli obiettivi di riciclaggio per ogni anno civile secondo un formato stabilito dalla Commissione.

(2)È opportuno modificare la decisione 2005/270/CE (3) della Commissione per allinearne le disposizioni alle nuove norme stabilite dalla direttiva 94/62/CE per quanto riguarda il calcolo del conseguimento degli obiettivi figuranti all'articolo 5, paragrafo 2, (possibilità di tenere conto degli imballaggi per la vendita riutilizzabili), all'articolo 5, paragrafo 3 (imballaggi in legno riparati per il riutilizzo), e all'articolo 6 bis, nonché per tenere conto delle modifiche apportate all'articolo 12 sulle comunicazioni.

(3)Le regole di calcolo del conseguimento degli obiettivi sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio per il 2025 e il 2030 definite all'articolo 6 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 94/62/CE precisano che solo i rifiuti immessi in un'operazione di riciclaggio o i rifiuti non più qualificati come tali dovrebbero essere utilizzati per il calcolo del conseguimento dell'obiettivo di riciclaggio e che, come norma generale, la misurazione dei rifiuti dovrebbe avvenire all'atto dell'immissione nell'operazione di riciclaggio. Ai fini dell'applicazione uniforme delle regole di calcolo e della comparabilità dei dati, è opportuno specificare i punti di calcolo per i principali materiali di imballaggio e le principali operazioni di riciclaggio.

(4)Per garantire una comunicazione armonizzata sui metalli separati dopo l'incenerimento dei rifiuti di imballaggio e un riciclaggio di qualità, è necessario stabilire una metodologia comune per il calcolo della quantità di tali metalli. La metodologia dovrebbe prendere in considerazione solo il contenuto metallico dei materiali separati dalle ceneri pesanti da incenerimento ai fini del riciclaggio in metalli, e dovrebbe garantire che vengano presi in considerazione solo i metalli provenienti dall'incenerimento di rifiuti di imballaggio.

(5)A norma dell'articolo 6 bis, paragrafi 3 e 8, della direttiva 94/62/CE, i dati calcolati e comunicati devono essere avvalorati da un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei flussi di materiali dei rifiuti di imballaggio. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per garantire un'affidabilità e un'accuratezza elevate dei dati raccolti sui rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati, in particolare rilevando i dati direttamente dagli operatori economici e utilizzando registri elettronici ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e specifiche tecniche applicate ai rifiuti cerniti.

(6)Il formato delle tabelle che gli Stati membri devono utilizzare per comunicare i dati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 bis, della direttiva 94/62/CE dovrebbe tenere conto delle norme riguardanti le comunicazioni relative agli obiettivi di riciclaggio per gli imballaggi e agli imballaggi riutilizzabili stabilite nella direttiva 94/62/CE.

(7)Le tabelle per le comunicazioni relative agli imballaggi riutilizzabili dovrebbero tenere conto delle informazioni sugli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta e sul numero di rotazioni che tali imballaggi compiono in un anno, il che è essenziale per determinare la quota di imballaggi riutilizzabili rispetto agli imballaggi monouso. Poiché gli imballaggi per la vendita riutilizzabili possono essere presi in considerazione nell'ambito degli obiettivi di riciclaggio, è altresì opportuno operare una distinzione tra gli imballaggi per la vendita riutilizzabili e altri imballaggi riutilizzabili.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.112.01.0026.01.ITA&toc=OJ:L:2019:112:TOC

 

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