Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
deliberando conformemente ad una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)La decisione n. 940/2014/UE del Consiglio (2) autorizza le autorità francesi a prevedere esenzioni totali o parziali dai «dazi di mare» per i prodotti fabbricati nei dipartimenti e nelle regioni francesi d'oltremare figuranti nel relativo allegato. È autorizzata una differenza massima di tassazione di 10, 20 o 30 punti percentuali, a seconda dei prodotti e del dipartimento d'oltremare interessati.
(2)Ai sensi della decisione 940/2014/UE, il 12 febbraio 2018 le autorità francesi hanno presentato alla Commissione una relazione relativa all'applicazione del regime di imposizione previsto dalla suddetta decisione. Alcune relazioni di valutazione specifiche per ciascuna delle regioni ultraperiferiche francesi, corredate di richieste volte ad adeguare l'elenco dei prodotti che possono essere oggetto di un'imposizione differenziata, sono state trasmesse, rispettivamente, il 15 marzo 2018 per la Guyana francese, la Martinica e la Guadalupa, il 4 giugno 2018 per la Riunione e, senza richiesta di adattamento dell'elenco, il 28 agosto 2018 per Mayotte. Un'ulteriore richiesta per l'inserimento di un nuovo prodotto è stata presentata per la Guyana francese il 26 ottobre 2018.
(3)Sulla base della relazione delle autorità francesi, presentata il 12 febbraio 2018, la Commissione ha presentato al Consiglio la relazione di cui alla decisione n. 940/2014/UE, nonché una proposta intesa ad adeguare tale decisione. Tali proposti adeguamenti riguardano la Martinica, la Guadalupa, la Guyana francese e la Riunione e consistono nell'inserimento di nuovi prodotti nell'elenco e dell'aumento della differenza di tassazione autorizzata per altri prodotti.
(4)Nel caso della Guyana francese è opportuno aggiornare i codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato della decisione n. 940/2014/UE.
(5)Per ciascun caso, l'adattamento degli elenchi è giustificato in considerazione del costo supplementare dei prodotti fabbricati localmente rispetto ai prodotti equivalenti importati, che sono fabbricati nel territorio dell'Unione.
(6)Gli adeguamenti che è opportuno apportare a tale riguardo consistono principalmente nell'inserimento negli elenchi figuranti nell'allegato della decisione n. 940/2014/UE dei prodotti per i quali esisteva già una produzione locale nel 2014 e per i quali in tale anno non era stata presentata alcuna domanda di inserimento negli elenchi.
(7)Per la Guyana francese i prodotti interessati sono il cemento (prodotto 2523 29 00) e i mobili di legno (prodotti 9403 30, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30).
(8)Nella Martinica i prodotti interessati sono taluni granuli (pellet) di plastica (prodotto 3907 61 00) e le celle frigorifere (prodotto 8418 69 00).
(9)Nella Guadalupa i prodotti interessati sono alcune carni (prodotto 0210 12 19), alcune salse (prodotto 2103 90 90), l'alcole etilico denaturato (prodotto 2207 20 00), alcuni fertilizzanti (prodotti 2833, 2834 e 2836), alcuni prodotti cosmetici (prodotti 3303 00 90 e 3304 99 00), alcuni liquidi di raffreddamento (prodotto 3820 00 00) e le scatole e i sacchi di carta e cartone (prodotto 4819 10 00).
(10)Nella Riunione i prodotti in questione sono alcuni stampati (prodotto 4911 99), alcuni prodotti per l'igiene (prodotti 4818 20 10 e 4818 20 91), taluni pezzi di ricambio dei mezzi di trasporto (prodotti 8511 40 00, 8511 50 00 e 8511 90 00), alcune condotte di ventilazione e relativi accessori (prodotti 7306 30 80, 7306 61 92 e 7307 99 80), le cisterne degli scaldacqua solari (prodotto 8419 90 85), alcuni fertilizzanti (prodotto 3102 10 90) e alcune puree di pomodori (prodotto 2002 90 11).
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