La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/617 della Commissione (5) a seguito dei casi di peste suina africana che si sono verificati in Lituania e in Polonia.
(2)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/617 in Romania si sono verificati ulteriori casi di peste suina africana nei suini domestici, casi che devono anch'essi riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(3)Nell'aprile 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Argeș in Romania, in una zona che attualmente figura nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana nei suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Questa zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere inserita nell'elenco di cui alla parte III, anziché alla parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(4)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che sia delimitata una nuova zona ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Romania e che tale zona sia debitamente inserita nell'elenco di cui all'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 Aprile 2019
Per la Commissione
Jyrki KATAINEN
Vicepresidente
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