Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/652 della Commissione del 24 Aprile 2019 che stabilisce le norme di funzionamento standard della commissione consultiva, o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3 e l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva (UE) 2017/1852 introduce un meccanismo per risolvere in maniera efficace le controversie tra Stati membri relative all'interpretazione e all'applicazione di accordi e convenzioni che prevedono l'eliminazione della doppia imposizione del reddito e, ove applicabile, del capitale.

(2)La direttiva (UE) 2017/1852 dispone che, qualora la procedura amichevole prevista come primo passo per la risoluzione delle controversie non conduca ad un accordo tra le autorità competenti degli Stati membri interessati entro un determinato lasso di tempo, la controversia possa essere sottoposta a una commissione consultiva o a una commissione per la risoluzione alternativa.

(3)La direttiva (UE) 2017/1852 prevede che le autorità competenti di ciascuno Stato membro coinvolto nella controversia debbano concordare le norme di funzionamento della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie («le norme di funzionamento») e notificarle ai soggetti interessati.

(4)La direttiva (UE) 2017/1852 prevede che la Commissione stabilisca norme di funzionamento standard da applicare nei casi in cui le norme di funzionamento non vengano notificate ai soggetti interessati entro il periodo di tempo previsto o siano incomplete. È pertanto opportuno stabilire norme di funzionamento standard al fine di garantire la continuità e l'efficacia della procedura di risoluzione delle controversie. A tal fine, le norme di funzionamento standard dovrebbero costituire un quadro procedurale generale che garantisca il funzionamento senza intoppi della procedura di risoluzione delle controversie e la tutela dei diritti dei soggetti interessati a norma della direttiva (UE) 2017/1852. Risulta particolarmente importante descrivere la base giuridica della controversia e definire il mandato delle autorità competenti, nonché trattare i particolari dell'organizzazione e del funzionamento della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie e prevedere la ripartizione dei costi. Per garantire l'indipendenza della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sarebbe inoltre necessario prevedere una completa comunicazione di eventuali conflitti di interesse.

(5)La direttiva (UE) 2017/1852 stabilisce che le autorità competenti possono convenire di pubblicare integralmente la decisione finale, previo consenso dei soggetti interessati. La direttiva (UE) 2017/1852 stabilisce inoltre che, qualora le autorità competenti o i soggetti interessati non diano il consenso alla pubblicazione integrale della decisione finale, le autorità competenti pubblichino una sintesi della decisione finale.

(6)Al fine di garantire la comunicazione coerente delle informazioni riguardanti la divulgazione della decisione finale, è opportuno prevedere un modulo standard. Al fine di garantire la trasparenza relativamente alla decisione finale e nel contempo tutelare il diritto al segreto commerciale dei soggetti interessati, il modulo standard dovrebbe subordinare la pubblicazione della decisione finale all'accordo delle autorità competenti e al consenso dei soggetti interessati. Qualora una delle parti esprima parere contrario alla pubblicazione, le norme dovrebbero prevedere la possibilità di pubblicare una sintesi della decisione finale e definire gli elementi che dovrebbero figurare in tale sintesi. È inoltre opportuno prevedere che il soggetto interessato possa chiedere alle autorità competenti di non pubblicare informazioni che si riferiscono a segreti commerciali.

(7)Al fine di garantire la certezza del diritto e il corretto funzionamento del sistema, è opportuno che il presente regolamento cominci ad applicarsi dopo la scadenza del termine per il recepimento di cui all'articolo 22, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2017/1852.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la risoluzione delle controversie,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Norme di funzionamento standard

Qualora le autorità competenti degli Stati membri coinvolti in una procedura di risoluzione delle controversie a norma della direttiva (UE) 2017/1852 non abbiano notificato le norme di funzionamento della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (le «norme di funzionamento») o abbiano notificato ai soggetti interessati norme di funzionamento incomplete, le personalità indipendenti e il presidente completano le norme di funzionamento in base al modulo standard di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modulo standard per la comunicazione di informazioni riguardanti la divulgazione della decisione finale

Qualora le autorità competenti degli Stati membri coinvolti in una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 comunichino le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, esse utilizzano il modulo standard di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 Aprile 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.110.01.0026.01.ITA&toc=OJ:L:2019:110:TOC

 

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