La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2006/324/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea (1), in particolare l'articolo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione (2) ha istituito, a decorrere dal 2 giugno 2006, due contingenti tariffari annuali per le importazioni in esenzione dai dazi di determinate preparazioni e conserve di pesci.
(2)Il regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, i contingenti tariffari inclusi nell'elenco delle concessioni e degli impegni riferito all'Unione allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 siano suddivisi tra l'Unione e il Regno Unito sulla base della quota d'uso dell'UE a 27 che figura nell'allegato di tale regolamento.
(3)È pertanto opportuno adottare misure per attuare la suddivisione dei contingenti tariffari di cui alla parte C dell'allegato del regolamento (UE) 2019/216. In particolare, i quantitativi dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 847/2006 dovrebbero essere sostituiti dai quantitativi risultanti dalla suddivisione.
(4)È probabile che la data a decorrere dalla quale si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 cada in un periodo contingentale già iniziato. È pertanto necessario stabilire norme specifiche per l'attuazione della suddivisione dei quantitativi non assegnati in tale data per i contingenti tariffari il cui periodo contingentale inizia prima della data in questione e termina dopo di essa.
(5)Ai fini della certezza del diritto e della trasparenza per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe pubblicare i quantitativi disponibili a seguito della suddivisione di tali contingenti tariffari entro due giorni lavorativi dalla data di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216.
(6)L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (4) cessa di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere dalla data dalla quale si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 847/2006 è così modificato:
1)All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.Un contingente tariffario annuo di 754 tonnellate in esenzione dai dazi doganali è aperto per le importazioni nell'Unione di preparazioni e conserve di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor, esclusi i pesci interi o in pezzi, che rientrano nel codice NC 1604 20 50.»;
2)All'articolo 2, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2)Del contingente tariffario di 754 tonnellate previsto all'articolo 1, paragrafo 2, 123 tonnellate si riferiscono nell'ambito del numero d'ordine 09.0706 alle importazioni originarie della Thailandia,
mentre la parte restante, e cioè 631 tonnellate, si riferisce nell'ambito del numero d'ordine 09.0707 alle importazioni originarie di tutti i paesi.».
Articolo 2
1.In deroga all'articolo 1, se per il contingente tariffario il periodo contingentale inizia prima della data a decorrere dalla quale si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 e termina dopo tale data, la suddivisione del contingente tariffario è fatta applicando la percentuale dell'UE a 27 a una base costituita dai quantitativi di tale contingente disponibili dopo l'ultima assegnazione.
2.Entro due giorni lavorativi dalla data di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, la Commissione pubblica, attraverso un'opportuna comunicazione sul web, i quantitativi disponibili in tale data.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data in cui si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 Aprile 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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