La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma del medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
(2)Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare alla competente autorità nazionale di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel seguito denominata «l'Autorità».
(3)Alla ricezione di una domanda l'Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
(4)Spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
(5)In seguito alla domanda presentata da H.J. Heinz Supply Chain Europe B.V. in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, all'Autorità è stato richiesto un parere in merito ad un'indicazione sulla salute relativa a «Nutrimune®» e riguardante la risposta immunitaria contro gli agenti patogeni del tratto gastrointestinale e delle vie respiratorie superiori (Domanda EFSA- Q-2016-00008 (2)). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «“Nutrimune®” stimola la risposta immunitaria del tratto gastrointestinale e delle vie respiratorie superiori dei bambini».
(6)Il 30 gennaio 2017 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, la quale ha concluso che, in base ai dati presentati, la prova scientifica non è sufficiente per stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di «Nutrimune®» (un latte vaccino pastorizzato scremato fermentato con Lactobacillus paracasei CBA L74) e la risposta immunitaria contro gli agenti patogeni del tratto gastrointestinale e delle vie respiratorie superiori. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono state definite tenendo conto delle osservazioni del richiedente pervenute alla Commissione in conformità all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'indicazione sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non è inserita nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 Aprile 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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