Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/589 della Commissione dell’11 Aprile 2019 che modifica l'allegato III del Regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 22 e l'articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).

(2)L'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (3) stabilisce un elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell'Unione animali d'acquacoltura.

(3)Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008 per l'introduzione nell'Unione di partite di animali d'acquacoltura continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 autorizzati a introdurre nell'Unione partite di animali d'acquacoltura.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008.

(6)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 Aprile 2019.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.100.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2019:100I:TOC

 

together logo en

KARMA Logo

greatbeauty

Logo Entrepreneurs Mobility

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
124394
Ieri:
24089
Settimana:
220216
Mese:
719090
Totali:
90731699
Oggi è il: 19-01-2025
Il tuo IP è: 3.144.28.90