La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).
(2)Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (3) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano e l'elenco dei paesi terzi o loro parti da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali partite.
(3)Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 605/2010 per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.
(4)Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nelle colonne «A», «B» e «C» dell'elenco dei paesi terzi, territori e loro parti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 autorizzati a introdurre nell'Unione partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.
(6)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.
Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 Aprile 2019.
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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