La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c),
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,
vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (3), in particolare l'articolo 2, lettera i), l'articolo 12, paragrafi 1, 4 e 5, l'articolo 13, paragrafo 2, e gli articoli 15, 16, 17 e 19,
considerando quanto segue:
(1)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (4), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).
(2)La direttiva 2009/156/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi nell'Unione. Essa prevede che possano essere importati nell'Unione solo gli equidi provenienti da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla medesima direttiva e soltanto se accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, anch'esso redatto conformemente alla medesima direttiva.
(3)La direttiva 92/65/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli e embrioni della specie equina. Essa prevede che possano essere importati nell'Unione solo i prodotti provenienti da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla medesima direttiva e soltanto se accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, anch'esso redatto conformemente alla medesima direttiva. Il certificato sanitario deve attestare che i prodotti di cui trattasi provengono da centri di raccolta e di magazzinaggio o da gruppi di raccolta e di produzione che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle definite nell'allegato D, capitolo I, della medesima direttiva.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione (5) stabilisce tra l'altro l'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'ingresso di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi.
(5)Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui alle direttive 2009/156/CE e 92/65/CEE e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per l'ingresso nell'Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.
(6)Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 da cui è autorizzato l'ingresso di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi.
(7)Per quanto riguarda lo stato sanitario degli equidi nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nelle dipendenze della Corona, tali paesi dovrebbero rientrare nel gruppo sanitario A e dovrebbero essere autorizzati tutti i tipi di ammissione e l'ingresso di tutte le categorie di equidi.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/659.
(9)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.
Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 Aprile 2019.
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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