Decisione del Garante europeo per la Protezione dei Dati (GEPD) del 2 Aprile 2019 sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali.

Il Garante europeo della Protezione dei Dati (GEPD),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati (in appresso «il regolamento»), e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), in particolare l'articolo 25 e il capo VI,

previa consultazione del segretariato del Garante europeo della protezione dei dati in merito a tale decisione, in conformità dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento,

considerando quanto segue:

(1)Il GEPD può, nell'ambito del proprio operato, condurre indagini amministrative e avviare procedure predisciplinari, disciplinari e di sospensione, sulla base dell'articolo 86 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea (2) e conformemente all'allegato IX del medesimo, alla propria decisione del 23 aprile 2015 che adotta disposizioni di esecuzione riguardanti lo svolgimento delle indagini amministrative e dei procedimenti disciplinari nonché all'accordo sul livello dei servizi relativo alla collaborazione tra la DG HR della Commissione europea e lo stesso GEPD, firmato il 29.1.2016; inoltre, il GEPD può notificare i casi all'IDOC o all'OLAF, procedura che implica un trattamento delle informazioni, compresi i dati personali.

(2)I membri del personale del GEPD hanno l'obbligo di segnalare eventuali attività illecite, tra cui frode o corruzione, lesive degli interessi dell'Unione, o comportamenti relativi all'esercizio di funzioni professionali che possono costituire una grave violazione degli obblighi dei funzionari dell'Unione. L'obbligo di cui sopra è disciplinato dalla decisione del GEPD del 14 giugno 2016 sulle norme interne in materia di denunce di irregolarità.

(3)Il GEPD ha definito una politica per prevenire e gestire in modo efficace ed efficiente i casi reali o potenziali di molestie psicologiche o sessuali sul luogo di lavoro, come previsto nella propria decisione del 10 dicembre 2014 che adotta misure di esecuzione in relazione agli articoli 12 bis e 24 dello statuto relativi alla procedura contro le molestie. La decisione definisce una procedura informale in base alla quale la presunta vittima di molestie può contattare consulenti di fiducia in seno al GEPD.

(4)Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, il GEPD tratta i reclami relativi alle attività di trattamento svolte dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione europea. In tale contesto, il GEPD può svolgere indagini in merito all'oggetto del reclamo.

(5)Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), del regolamento, il GEPD svolge indagini sull'applicazione del regolamento per verificare la conformità delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE.

(6)Il GEPD può svolgere indagini su possibili violazioni delle ICUE, sulla base della propria decisione, del 18 febbraio 2014, che modifica le norme sulla sicurezza delle stesse ICUE.

(7)Il GEPD può svolgere verifiche delle proprie attività, cosa che attualmente avviene tramite il servizio di audit interno della Commissione europea (di seguito IAS), sulla base del rinnovato accordo sul livello dei servizi firmato il 1o giugno 2012. Le verifiche possono anche essere svolte dal coordinatore del controllo interno nel pieno esercizio delle proprie funzioni.

(8)Nel contesto dei compiti di cui ai considerando da 1 a 7, il GEPD può fornire e ricevere assistenza e cooperazione a e da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, come stabilito nei pertinenti accordi sul livello dei servizi, memorandum d'intesa e accordi di cooperazione.

(9)Il GEPD può fornire e ricevere assistenza e cooperazione a e da autorità nazionali e organizzazioni internazionali di paesi terzi, su loro richiesta o di propria iniziativa, come previsto all'articolo 51 del regolamento.

(10)Il GEPD può fornire e ricevere assistenza e cooperazione a e da autorità pubbliche degli Stati membri dell'UE, su loro richiesta o di propria iniziativa.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.099.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:099I:TOC

 

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